Il Pubblico Ministero ha impugnato l'annullamento del divieto di dimora nei confronti dell'Amministratore di una compagnia di navigazione, accusato di truffa erogazioni pubbliche. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe nascosto lievi avarie alle navi per evitare la risoluzione della concessione regionale e incassare i contributi pubblici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del PM, confermando la decisione del Tribunale del Riesame. I giudici hanno rilevato l'assenza di gravi indizi di colpevolezza: le lievi anomalie, pari allo 0,21% dei viaggi, non incidevano sulla sicurezza del servizio, regolarmente svolto. Inoltre, non vi era alcun obbligo contrattuale di comunicazione per tali guasti minori, escludendo così il dolo e il danno per la pubblica amministrazione.
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