I Ricorrenti, condannati per truffa in concorso, hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto era del tutto generica, non avendo la difesa allegato elementi concreti a supporto, se non la semplice incensuratezza di uno dei soggetti. Inoltre, la richiesta di conversione della pena era stata formulata in appello in modo puramente schematico e privo di riferimenti normativi. Di conseguenza, i giudici di secondo grado non avevano l'obbligo di motivare su richieste così generiche, rendendo i successivi motivi di ricorso del tutto inammissibili.
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