La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di truffa a carico di un soggetto che aveva ricevuto sul proprio conto somme derivanti da raggiri. Il ricorrente sosteneva la propria buona fede, citando una denuncia da lui sporta e lamentando carenze istruttorie. Tuttavia, i giudici hanno ribadito che, secondo una consolidata massima di esperienza, chi incassa il profitto di un illecito è presumibilmente l'autore della condotta fraudolenta. La sentenza sottolinea che il vantaggio patrimoniale non è un evento occasionale, ma lo sbocco naturale del reato di truffa. Poiché la difesa non ha fornito prove concrete dell'intervento di terzi o di un'intestazione fittizia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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