Il Ricorrente, già condannato per i reati di truffa e ricettazione, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per negare le attenuanti generiche, non occorre esaminare ogni singolo elemento della vicenda. È sufficiente che il giudice indichi i fattori decisivi che ne escludono la concessione. Nel caso specifico, i numerosi precedenti penali del Ricorrente, relativi a reati della stessa indole, e la totale assenza di elementi positivi a suo favore giustificano ampiamente il diniego. Il Ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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