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Art. 633 Codice Penale — Anno 2022

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153 provvedimenti

Altri anni per Art. 633 Codice Penale

Occupazione abusiva e furto di energia: condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due conviventi condannati per furto aggravato di energia elettrica e occupazione abusiva di un appartamento di proprietà del Comune di Napoli. Gli imputati contestavano la mancanza di prove specifiche, ma la Suprema Corte ha confermato la validità delle testimonianze della polizia giudiziaria e la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica. Inoltre, è stato legittimamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena a uno dei ricorrenti a causa di un precedente penale specifico per lo stesso reato di invasione di edifici. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva: lo stato di necessità non salva l’inquilino
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per l'occupazione abusiva di un appartamento pubblico. L'imputato invocava lo stato di necessità, ma i giudici hanno escluso questa scusante poiché la condotta è durata quasi due anni. Tale prolungata permanenza esclude il requisito della transitorietà del pericolo e dimostra la possibilità di trovare alternative lecite. La Cassazione ha inoltre confermato la legittimità della sospensione condizionale della pena subordinata all'effettivo rilascio dell'immobile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva: ricorso generico costa caro all’imputata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata condannata per l'occupazione abusiva di un immobile di edilizia pubblica. La ricorrente lamentava una decisione basata su semplici indizi, ma i giudici di legittimità hanno rilevato l'assoluta genericità dei motivi di ricorso. L'atto, infatti, non specificava le ragioni di fatto e di diritto necessarie a contestare la sentenza d'appello e faceva persino riferimento a un soggetto estraneo al processo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna penale e ha sanzionato la ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, ribadendo che il ricorso deve essere autosufficiente e specifico per poter essere esaminato.
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Occupazione abusiva: ristrutturare casa non salva dalla condanna
L'Occupante è stata condannata per il reato di occupazione abusiva di un immobile. Ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione dello stato di necessità e della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che lo stato di necessità è escluso dall'esecuzione di lavori di ristrutturazione sull'immobile occupato. Inoltre, la natura permanente dell'occupazione impedisce di considerare il fatto di particolare tenuità. Di conseguenza, l'imputata perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva di immobile: la necessità non cancella il reato
L'Occupante ha impugnato la condanna per il reato di occupazione abusiva di immobile di proprietà del Comune. La difesa ha invocato lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto per escludere la punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che non sussiste lo stato di necessità se mancano l'attualità e l'inevitabilità del pericolo. Inoltre, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità è stata negata a causa della gravità della condotta, che ha sottratto un alloggio pubblico ai legittimi assegnatari. L'Occupante perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Invasione di terreni o edifici: condannata la volontaria abusiva
La Rappresentante dell'Associazione animalista aveva stipulato un accordo con il Comune per usare temporaneamente solo gli spazi esterni di un immobile pubblico. Tuttavia, l'associazione ha occupato abusivamente anche i locali interni, introducendo cani, farmaci e rifiuti, e sostituendo i lucchetti posti dal Comune per impedirne l'accesso. Condannata nei primi due gradi di giudizio, la donna ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il reato di invasione di terreni o edifici. I giudici hanno chiarito che il cambio dei lucchetti e l'accumulo di beni dimostrano la volontà di un'occupazione non temporanea, configurando pienamente il reato anche senza una presenza fisica costante.
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Invasione di terreni o edifici: condanna per fioriere
Un uomo ha posizionato delle fioriere su un piazzale per bloccare il passaggio delle auto e l'accesso al garage dei vicini, che ne avevano il possesso legittimo. L'uomo si è difeso sostenendo di essere il proprietario dell'area. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il reato di invasione di terreni o edifici. I giudici hanno chiarito che questo reato tutela il possesso di fatto e non il diritto di proprietà. Di conseguenza, anche il proprietario formale commette reato se disturba o impedisce il godimento del bene a chi lo possiede legittimamente.
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Invasione di terreni o edifici: condanna e assoluzione a confronto
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due persone accusate del reato di invasione di terreni o edifici per aver occupato abusivamente degli alloggi. Nel primo caso, una donna ha giustificato l'occupazione con il proprio stato di necessità economica, ma la Corte ha respinto il ricorso, confermando che la povertà non legittima l'occupazione permanente. Nel secondo caso, un uomo ha continuato ad abitare nell'alloggio pubblico dopo la morte del padre, legittimo assegnatario con cui conviveva. La Cassazione ha accolto il ricorso di quest'ultimo, stabilendo che spetta all'accusa dimostrare l'arbitraria introduzione nell'immobile. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio per l'uomo, mentre il ricorso della donna è stato dichiarato inammissibile.
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Abusiva occupazione di terreno: condanna salva dopo l’errore
Un cittadino è stato condannato dal Giudice di Pace per l'abusiva occupazione di terreno altrui. L'imputato ha proposto appello sostenendo di aver agito in buona fede sulla base di un vecchio rapporto agrario. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello poiché la sentenza prevedeva solo una pena pecuniaria, rendendola non appellabile. La Corte di Cassazione ha stabilito che il Tribunale avrebbe dovuto convertire l'appello in ricorso per cassazione in base al principio di conservazione degli atti. Tuttavia, esaminando il merito, la Suprema Corte ha ritenuto infondate le difese dell'imputato, confermando la condanna poiché l'occupazione era priva di qualsiasi titolo valido.
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Invasione arbitraria di edificio: vecchia condanna non salva
Gli Occupanti sono stati condannati per il reato di invasione arbitraria di edificio comunale. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che una precedente condanna per lo stesso immobile coprisse anche il periodo contestato nel nuovo processo, invocando il divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'occupazione abusiva è un reato permanente. In assenza di prove sull'allontanamento degli imputati, la condotta illecita si è protratta nel tempo fino alla nuova sentenza di primo grado. Di conseguenza, non si applica il principio del precedente giudicato. Gli Occupanti perdono la causa e devono pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Rescissione del giudicato: condanna revocata per notifica fantasma
Una cittadina, dichiarata senza fissa dimora, viene condannata in sua assenza per invasione di terreni o edifici. Le notifiche del processo erano state effettuate presso lo studio del difensore d'ufficio, nonostante quest'ultimo non avesse mai risposto alla telefonata della polizia per dare il proprio assenso. La Corte d'Appello respinge la richiesta di rescissione del giudicato, ritenendo che l'imputata si fosse sottratta volontariamente al processo. La Corte di Cassazione accoglie invece il ricorso della difesa: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non si era mai perfezionata. Di conseguenza, l'imputata non ha mai avuto un'effettiva conoscenza del processo a suo carico. La Suprema Corte annulla quindi l'ordinanza e revoca la sentenza di condanna, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale per celebrare nuovamente il processo.
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Occupazione abusiva: querela valida anche dopo anni dall’inizio
Un uomo e stato condannato per l'invasione di un immobile altrui. La difesa sosteneva che il reato fosse istantaneo e che il diritto di querela fosse scaduto, poiche l'occupazione era iniziata anni prima del decesso della proprietaria originaria e la querela era stata presentata successivamente dall'erede. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che l'occupazione abusiva prolungata nel tempo costituisce un reato permanente. Di conseguenza, finche dura l'occupazione, il reato e in stato di flagranza e la querela puo essere presentata validamente in qualsiasi momento. L'occupante perde la causa ed e condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva: condanna cancellata dal tempo che passa
L'Occupante è stata condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di occupazione abusiva di un appartamento di edilizia popolare. Contro la condanna, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rilevato che il reato, di natura permanente, deve considerarsi cessato alla data della sentenza di primo grado. Di conseguenza, calcolando il tempo trascorso, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi è interamente decorso. Poiché il ricorso non era manifestamente infondato, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione. L'Occupante ottiene così la cancellazione della condanna.
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