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Art. 633 Codice Penale — Anno 2022

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153 provvedimenti

Altri anni per Art. 633 Codice Penale

Inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi generici
L'Imputato ha subito una condanna per il reato di invasione di terreni o edifici pubblici. Il soggetto ha proposto impugnazione davanti ai giudici di legittimità lamentando una generica insufficienza di motivazione del provvedimento di secondo grado. La Suprema Corte ha rilevato la totale genericità delle contestazioni mosse dalla difesa. Il ricorrente non ha spiegato con precisione gli errori del giudice di merito né ha indicato elementi a supporto delle proprie critiche. I Supremi Giudici hanno pronunciato l'inammissibilità del ricorso per cassazione e hanno condannato l'interessato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobili tra prescrizione e condanna
La Corte di Cassazione ha esaminato la vicenda di un uomo condannato per danneggiamento aggravato e invasione di edificio. L'imputato aveva partecipato all'effrazione di catena e lucchetto di un portone e alla successiva occupazione abusiva di immobili, stazionando presso un banchetto informativo. La Suprema Corte ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di danneggiamento, commesso nel 2012. Al contrario, i giudici hanno confermato la penale responsabilità per l'occupazione dell'edificio. Trattandosi di un reato permanente cessato solo con lo sgombero forzato nel 2015, il relativo termine di prescrizione non era ancora decorso. La Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello per rideterminare la pena complessiva.
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Occupazione abusiva di immobile: confermata la condanna penale
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale inflitta a un privato cittadino per l'occupazione abusiva di immobile destinato a edilizia residenziale pubblica. L'imputato aveva occupato senza titolo un appartamento dell'ente pubblico di gestione delle case popolari e aveva successivamente impugnato la condanna invocando genericamente lo stato di necessità. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. La difesa non ha spiegato in modo puntuale le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di merito, limitandosi a contestazioni vaghe. L'occupante abusivo deve quindi scontare la condanna penale, rifondere le spese processuali e versare una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: ricorso respinto e sanzione
La vicenda riguarda la condanna di un soggetto per il reato commesso mediante l'occupazione abusiva di immobile destinato a uso pubblico e di proprietà di una società per azioni. Il tribunale di merito aveva inizialmente accertato la responsabilità penale, mentre i giudici d'appello avevano rideterminato la sanzione. L'imputata ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, contestando un presunto difetto di motivazione nella decisione di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione a causa della genericità delle censure sollevate, che non hanno confutato in modo specifico le motivazioni della sentenza precedente. La ricorrente perde definitivamente la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, confermando così la condanna penale originaria per il reato patrimoniale.
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Occupazione abusiva di immobile: la casa non esclude il reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale a carico di un'imputata per furto aggravato di energia elettrica e invasione di edifici. La donna aveva occupato stabilmente un alloggio per risolvere le proprie esigenze abitative e si era allacciata abusivamente alla rete elettrica. La difesa sosteneva la presenza dello stato di necessità dovuto all'indigenza economica e chiedeva la non punibilità. I giudici hanno chiarito che l'occupazione abusiva di immobile non può essere giustificata dal bisogno abitativo se condotta in modo stabile e prolungato nel tempo. Il bisogno cronico di un alloggio non costituisce un pericolo attuale e transitorio idoneo a scriminare il reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione: l’avvocato senza albo rende l’atto nullo
Alcuni individui subiscono una condanna a pena pecuniaria da parte del Giudice di Pace per aver occupato abusivamente appartamenti in un immobile confiscato. Gli imputati propongono appello tramite un unico difensore. La legge vieta l'appello contro le condanne a sola pena pecuniaria del Giudice di Pace, quindi il giudice qualifica l'atto come ricorso per cassazione. Tuttavia, il legale incaricato non risulta iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. I giudici supremi stabiliscono che la conversione automatica dell'impugnazione non sana il difetto di abilitazione del difensore. Di conseguenza, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di un immobile: condanna e pena pecuniaria
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di una donna per l'occupazione abusiva di un immobile pubblico protrattasi per oltre due anni. I giudici hanno respinto la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché la condotta illecita continuativa esclude l'esiguità del danno. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo subordinare la sospensione condizionale della pena al rilascio effettivo dell'alloggio, misura necessaria per eliminare le conseguenze del reato. La Suprema Corte ha tuttavia annullato parzialmente la sentenza con rinvio per quanto riguarda la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria. I giudici di merito avevano negato la conversione senza valutare i criteri di legge, rendendo la motivazione viziata e incompleta.
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Occupazione abusiva di immobile: il bisogno non evita la condanna
L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per danneggiamento e occupazione abusiva di immobile. La difesa sosteneva la presenza dello stato di necessità per giustificare l'ingresso e la permanenza nell'alloggio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché privo di specificità, in quanto riproduceva censure già respinte dai giudici di merito con motivazioni adeguate. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la responsabilità penale e hanno condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: condanna e conversione pena
Due soggetti vengono condannati per danneggiamento e occupazione abusiva di immobile. Gli imputati propongono ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di prove, la sussistenza dello stato di necessità e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenue entità. Una delle riccorrenti contesta inoltre il diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili le doglianze sul merito dell'occupazione abusiva di immobile e sui danni. Tuttavia, accoglie il ricorso della donna sulla mancata sostituzione della pena detentiva. La Suprema Corte stabilisce che è illegittimo negare la conversione della pena sul presupposto che la carcerazione serva a dare efficacia alla sospensione condizionale. La sentenza viene annullata con rinvio limitatamente a questo profilo.
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Rimessione del processo: quando i sospetti non bastano
Un cittadino, imputato per presunta occupazione abusiva di un immobile, ha richiesto la rimessione del processo presso un altro tribunale. L'imputato sosteneva l'esistenza di un presunto condizionamento ambientale e di accordi locali a favore dell'amministrazione pubblica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza. I giudici hanno chiarito che la rimessione del processo rappresenta un'eccezione straordinaria. Per concederla servono prove concrete di gravi situazioni ambientali esterne al processo, capaci di turbare la serenità del giudizio. Semplici sospetti o il disappunto per decisioni giudiziarie sfavorevoli non bastano a spostare la sede processuale. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di terreni: auto rimosse e reato prescritto
Un cittadino veniva condannato dal Giudice di Pace per l'occupazione abusiva di terreni altrui tramite il parcheggio di diverse autovetture. L'imputato proponeva ricorso in Cassazione contestando, tra i vari motivi, l'effettiva permanenza del reato e la decorrenza dei termini di prescrizione, considerando la natura mobile dei veicoli. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile. I giudici hanno chiarito che, in mancanza di prove sulla stabilità dell'occupazione e data la natura rimovibile delle auto, il tempo necessario per la prescrizione inizia a decorrere dalla data iniziale del fatto contestato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione.
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Invasione di terreni o edifici: la prescrizione non salva l’abusivo
L'Imputata era accusata del reato di invasione di terreni o edifici per aver occupato abusivamente un immobile pubblico. La Corte d'Appello aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ricordando che l'occupazione abusiva è un reato permanente. Di conseguenza, se l'occupazione persiste, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento dello sgombero o, in mancanza, dalla data della sentenza di condanna di primo grado. Poiché l'occupazione era ancora in corso al momento del primo giudizio, la prescrizione non era affatto maturata. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza d'appello, disponendo un nuovo processo.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: demolizione confermata
L'Imputato è stato condannato per abusivismo edilizio, violazione delle norme antisismiche, invasione di edifici e furto aggravato di energia elettrica. La Corte di appello ha inoltre ordinato la demolizione delle opere abusive. L'Imputato ha proposto ricorso lamentando la mancanza di motivazione sulla sua colpevolezza. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione poiché l'imputato non aveva sollevato tali contestazioni durante il giudizio di appello, limitandosi a chiedere la particolare tenuità del fatto e una riduzione della pena. Non è infatti possibile proporre in sede di legittimità questioni mai trattate nel secondo grado di giudizio. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso, la condanna viene confermata e viene condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Invasione di edifici: la prescrizione non salva l’occupante
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di invasione di edifici pubblici. La difesa sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione, calcolando il tempo dal primo accertamento del fatto. I giudici hanno invece chiarito che l'invasione di edifici è un reato permanente: l'illecito continua a consumarsi finché dura l'occupazione abusiva o, in mancanza di prove sulla cessazione, fino alla sentenza di primo grado. Di conseguenza, il termine di prescrizione non era decorso. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Invasione di edifici pubblici: l’illusione della buona fede
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di invasione di edifici pubblici. L'imputato aveva occupato abusivamente un immobile di proprietà pubblica per trarne profitto, utilizzandolo senza alcuna autorizzazione. La difesa sosteneva la mancanza di prove sull'elemento psicologico del reato, ossia la consapevolezza dell'altruità del bene. I giudici hanno invece confermato che la natura pubblica e l'altruità dell'immobile erano elementi del tutto evidenti e facilmente percepibili dall'occupante. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna penale e ha sanzionato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Occupazione di alloggio pubblico: la Cassazione nega la prescrizione
Gli Imputati sono stati condannati per violazione di domicilio con violenza sulle cose e occupazione di alloggio pubblico. Gli stessi hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, la prescrizione dei reati prima della sentenza d'appello, sostenendo che il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti dovesse ridurre il tempo necessario alla prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, per calcolare la prescrizione, le circostanze aggravanti a effetto speciale pesano sempre, anche se ritenute equivalenti o subvalenti nel bilanciamento con le attenuanti. Di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso rende definitiva la condanna e impedisce di far valere la prescrizione maturata successivamente.
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Occupazione abusiva: condanna definitiva anche dopo dieci anni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per l'occupazione abusiva di un immobile. L'imputato chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto per evitare la condanna penale. I giudici hanno chiarito che questo beneficio non può essere concesso se l'occupazione abusiva è ancora in corso, trattandosi di un reato permanente. Inoltre, la condotta si è protratta per oltre dieci anni, escludendo qualsiasi ipotesi di lieve entità. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: il consenso non salva dal reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per l'occupazione abusiva di immobile pubblico. La difesa invocava lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto, sostenendo inoltre di avere il consenso del precedente assegnatario. I giudici hanno chiarito che il consenso dell'assegnatario non elimina l'arbitrarietà dell'occupazione e che lo stato di necessità richiede un pericolo concreto e attuale, non dimostrato nel caso di specie. Infine, l'allarme sociale generato dalla condotta esclude la particolare tenuità del fatto. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva di immobile: la condanna diventa più severa
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per un soggetto responsabile di occupazione abusiva di immobile. La difesa sosteneva l'applicazione retroattiva di una legge penale più sfavorevole. I giudici hanno chiarito che l'occupazione prolungata costituisce un reato permanente. La condotta illecita continua fino allo sgombero o alla sentenza di primo grado. Di conseguenza, se durante l'occupazione entra in vigore una legge con sanzioni più severe, si applica la nuova norma perché il reato è ancora in corso di consumazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese.
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Ricorso straordinario per errore di fatto: la Cassazione si corregge
Il Condannato ha proposto un ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Corte di Cassazione che aveva confermato la sua condanna per invasione di terreni. Il ricorrente ha evidenziato un errore materiale nel calcolo della prescrizione: il termine ordinario di sei anni era interamente decorso tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione in appello. La precedente sezione della Cassazione aveva erroneamente applicato l'aumento per la recidiva, ignorando che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dello spirare del termine ordinario. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ha revocato la sentenza impugnata e ha fissato una nuova udienza per la discussione del merito.
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