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Art. 633 Codice Penale — Anno 2022

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153 provvedimenti

Altri anni per Art. 633 Codice Penale

Furto di energia elettrica: condannato chi usa l’allaccio altrui
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per occupazione abusiva di un alloggio popolare e furto di energia elettrica. L'imputato non era l'assegnatario dell'immobile e beneficiava di un allaccio abusivo alla rete elettrica. La difesa ha sostenuto che l'uomo non avesse realizzato materialmente l'allaccio. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che l'utilizzo consapevole dell'energia sottratta configura comunque il reato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi presentati ripetevano genericamente le difese precedenti senza contestare la decisione d'appello. Di conseguenza, il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: il disagio non scusa il reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo accusato di occupazione abusiva di immobile di edilizia popolare. L'imputato si era difeso invocando lo stato di necessità, giustificando l'azione con il disagio di dover coabitare con un'altra famiglia in un appartamento vicino. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che lo stato di necessità richiede un pericolo grave, attuale e transitorio per la persona. Nel caso specifico, la situazione rappresentava solo un disagio abitativo e non un'emergenza inevitabile, anche perché l'uomo disponeva di un lavoro stabile con un reddito mensile di mille euro. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto il ricorso, condannando l'imputato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva: la povertà non cancella la condanna penale
Gli Occupanti di un immobile sono stati condannati per il reato di occupazione abusiva. Gli stessi hanno proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'occupazione fosse giustificata da uno stato di necessità dovuto a gravi difficoltà economiche e abitative. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la semplice difficoltà economica permanente non scusa l'occupazione abusiva di un alloggio. Per invocare lo stato di necessità occorre un pericolo imminente e attuale di un danno grave alla persona, non la ricerca di una soluzione duratura ai propri problemi abitativi. Di conseguenza, gli imputati perdono la causa e sono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva di immobile: il bisogno non scusa il reato
L'Imputata è stata condannata per il reato di occupazione abusiva di immobile. La donna ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di aver agito in stato di necessità per soddisfare le proprie esigenze abitative e richiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'esigenza stabile di un'abitazione non configura un'emergenza improvvisa e inevitabile. Inoltre, la presenza di numerosi precedenti penali esclude la particolare tenuità del fatto. Di conseguenza, l'imputata perde il ricorso e viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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Occupazione abusiva di suolo pubblico: la domanda non evita la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina condannata per il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico. La donna aveva mantenuto un'opera sul suolo pubblico anche dopo la fine dei lavori edili. La difesa sosteneva che la presentazione di una domanda di autorizzazione, avvenuta prima del termine dei lavori, potesse escludere la punibilità. I giudici hanno chiarito che la semplice richiesta di concessione non legittima l'occupazione né sana l'abuso in assenza di un effettivo provvedimento favorevole. Di conseguenza, la condotta permanente ha impedito anche l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva: il bisogno di casa non cancella il reato
L'Occupante è stata condannata per il reato di occupazione abusiva di un immobile. La donna ha proposto ricorso in Cassazione invocando lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che lo stato di necessità non giustifica un'occupazione abusiva quando questa diventa una soluzione abitativa stabile e non temporanea. Inoltre, la particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa della violenza sulle cose e della natura permanente del reato. L'Occupante perde definitivamente la causa e viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Elezione di domicilio: la Cassazione annulla la condanna
L'Imputata, accusata di aver occupato abusivamente un alloggio popolare, aveva effettuato l'elezione di domicilio presso un indirizzo specifico. Durante le indagini, una prima notifica non era andata a buon fine per la sua temporanea assenza. I giudici di merito avevano quindi notificato i successivi atti direttamente al suo avvocato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputata, stabilendo che la temporanea assenza non autorizza a scavalcare l'elezione di domicilio per gli atti successivi. La notifica al difensore è valida solo se l'impossibilità di rintracciare il soggetto è definitiva. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato le sentenze di condanna e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per un nuovo giudizio.
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Invasione di terreni o edifici: assoluzione annullata per i danni
L'Imputato era stato condannato in primo grado per il reato di invasione di terreni o edifici, avendo occupato abusivamente particelle di terreno private e demaniali. La Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione, assolvendo l'Imputato e dichiarando l'improcedibilità per difetto di querela. Le Parti Civili hanno fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che le Parti Civili hanno pieno interesse a impugnare la sentenza di appello che cancella la condanna di primo grado. Inoltre, i giudici hanno chiarito che l'integrazione della querela era tempestiva e che la Corte d'Appello ha violato l'obbligo di motivazione rafforzata, avendo ignorato le prove raccolte, come i verbali della Polizia Municipale. La sentenza è stata annullata con rinvio al giudice civile per la decisione sui danni.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: forma contro difesa
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un'imputata, precedentemente condannata per il reato di invasione di terreni o edifici e per violazioni edilizie. I giudici hanno rilevato che il ricorso non rispettava i requisiti di legge, mancando di specificità nei motivi di impugnazione. L'imputata si era limitata a contestare la decisione della Corte d'Appello senza indicare gli elementi concreti a supporto delle proprie lagnanze. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso senza esaminarlo nel merito, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: lo scambio di casa costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di occupazione abusiva di immobile. L'uomo aveva effettuato uno scambio arbitrario di appartamenti, entrando in un alloggio senza alcun titolo legale. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi del ricorso erano del tutto generici e non contestavano le prove concrete evidenziate nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, la condanna penale è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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Invasione di area demaniale: ricorso generico e condanna confermata
Un uomo è stato condannato per il reato di invasione di area demaniale. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e il diniego delle attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati dalla difesa. I giudici hanno rilevato che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse tesi aspecifiche già respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata e lamentando erroneamente il mancato riconoscimento di benefici in realtà concessi. Di conseguenza, l'imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: ricorso fotocopia bocciato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due soggetti condannati per il reato di occupazione abusiva di immobile. I ricorrenti contestavano l'utilizzo di alcune dichiarazioni e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici hanno chiarito che ripetere semplicemente i motivi dell'appello, senza contestare la sentenza di secondo grado, rende il ricorso inammissibile per aspecificità. Inoltre, la condanna si basava sulla testimonianza diretta di un testimone oculare e non su dichiarazioni non utilizzabili. La Corte ha confermato la condanna e ha sanzionato i ricorrenti con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende, respingendo la richiesta di rimborso spese della società proprietaria poiché non ha svolto attività difensiva concreta.
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Danneggiamento aggravato: la parola dell’agente supera la difesa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per invasione di edifici e danneggiamento aggravato. La difesa sosteneva che la condanna si basasse su dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia, ritenute inutilizzabili per legge. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che i giudici di merito hanno accertato la responsabilità penale basandosi sulla testimonianza diretta di un agente di polizia. L'agente aveva infatti visto personalmente il soggetto mentre distruggeva la lastra di vetro all'ingresso dell'alloggio. Trattandosi di una ricostruzione dei fatti coerente, la Cassazione non può rivalutare il merito della vicenda. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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No all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni per l’usura
L'Imputato è stato condannato per tentata estorsione e invasione di terreni o edifici. Il difensore ha chiesto di riqualificare il reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che l'assistito voleva solo recuperare somme portate da assegni in suo possesso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede un diritto legittimo e azionabile davanti a un giudice. Nel caso specifico, il credito derivava da un prestito usurario, rendendo la pretesa giuridicamente inesistente e non tutelabile. Di conseguenza, l'uso della forza o della minaccia per recuperare un credito usurario integra il reato di estorsione e non quello di autotutela. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso contro patteggiamento: la Cassazione fissa i limiti
L'Imputato ha concordato una pena per i reati di invasione di terreni o edifici. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la congruità della pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, dopo le recenti riforme, il ricorso contro patteggiamento è limitato a casi tassativi, tra i quali non rientra la valutazione sulla congruità della pena. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Invasione di terreni o edifici: condanna confermata ma pena ridotta
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di due donne condannate per danneggiamento e invasione di terreni o edifici. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando prescritto il reato di danneggiamento, considerato reato istantaneo e consumatosi nel 2007. Al contrario, il reato di invasione di terreni o edifici, avente natura di reato permanente, non è stato ritenuto prescritto poiché la difesa non ha dimostrato l'effettivo rilascio dell'immobile prima della sentenza di primo grado. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per il danneggiamento e ha rinviato alla Corte d'appello solo per rideterminare la pena per l'occupazione abusiva, confermando la responsabilità penale delle imputate per quest'ultimo reato.
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Invasione di terreni: assolti i vicini per lite sui confini
Un gruppo di vicini è stato accusato di usurpazione e invasione di terreni per aver occupato una porzione di terreno confinante a seguito di una disputa sui confini. Il Giudice di Pace ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste, ritenendo la vicenda una mera controversia civile priva del dolo necessario per configurare il reato. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, sostenendo l'incompetenza del giudice e il difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che l'aggravante del concorso di più persone richiede la loro presenza simultanea e coordinata sul luogo, elemento qui assente. Inoltre, il ricorso è stato giudicato troppo generico nell'indicare le prove dell'intenzionalità dei vicini, confermando l'assoluzione.
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Discrepanza tra motivazione e dispositivo: la condanna cade
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una committente condannata per abusivismo edilizio su demanio marittimo e violazione dei sigilli. La difesa ha lamentato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, indicata nella motivazione della sentenza di primo grado ma omessa nel dispositivo. La Cassazione ha chiarito il principio sulla discrepanza tra motivazione e dispositivo, stabilendo che la motivazione prevale in caso di errore materiale chiaramente ricostruibile. Tuttavia, poiché i reati contestati erano ormai estinti per decorso del tempo, la Suprema Corte ha annullato la sentenza senza rinvio per sopravvenuta prescrizione del reato, liberando la ricorrente da ogni conseguenza penale.
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Abuso edilizio: l’ordine di demolizione non si può evitare
Una cittadina viene condannata per abuso edilizio e invasione di terreni, ma il tribunale omette di disporre l'ordine di demolizione delle opere abusive. Il Procuratore Generale ricorre in Cassazione chiedendo l'applicazione della sanzione e la subordinazione della sospensione della pena alla demolizione stessa. La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso: stabilisce che l'ordine di demolizione è una sanzione accessoria obbligatoria per legge e priva di discrezionalità, disponendola direttamente. Rigetta invece la richiesta di subordinare la sospensione condizionale della pena, non ricorrendone i presupposti di legge. Vince parzialmente la pubblica accusa, con l'obbligo di abbattimento delle opere abusive.
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Occupazione abusiva di alloggio popolare: la Cassazione condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'inquilina condannata per l'occupazione abusiva di alloggio popolare. La donna aveva invocato lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto, sostenendo inoltre che la sorella fosse subentrata nell'immobile. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, evidenziando che l'occupazione era stata iniziata dall'imputata e che la sua persistenza nell'alloggio dimostrava una condotta ostinata incompatibile con le scriminanti richieste. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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