Un imputato, condannato per furto aggravato, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l'estinzione del reato sulla base delle condotte riparatorie, avendo restituito la refurtiva. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che la semplice restituzione del bene, specialmente se avvenuta dopo essere stati scoperti, non è sufficiente per integrare la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter c.p. È necessaria una condotta spontanea che incrementi la sfera patrimoniale della vittima, non un mero ripristino della situazione precedente.
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