La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19325/2024, ha stabilito che il giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti non modifica il regime di procedibilità di un reato. Nel caso specifico, un soggetto contestava la procedibilità d'ufficio del reato di danneggiamento, sostenendo che la dichiarazione di equivalenza della recidiva alle attenuanti generiche avrebbe dovuto rendere il reato perseguibile solo a querela di parte. La Corte ha rigettato questa tesi, affermando che il bilanciamento incide solo sulla pena e non annulla gli effetti della recidiva sulla procedibilità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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