Un individuo ha presentato ricorso in Cassazione contro una condanna, sostenendo che le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto prevalere sulla recidiva. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'articolo 69, comma 4, del Codice Penale vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del suo ricorso, confermando la rigidità della legge in materia di **circostanze attenuanti e recidiva**.
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