La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il reato di truffa contrattuale ai danni di un privato. Il ricorrente sosteneva che la vicenda integrasse un semplice inadempimento civile e chiedeva le attenuanti economiche oltre alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici supremi hanno confermato la piena rilevanza penale della condotta a causa del dolo iniziale, manifestato tramite raggiri che hanno viziato il consenso della vittima. Inoltre, la Corte ha escluso l'attenuante del danno di lieve entità per un importo di 747 euro, qualificandolo come economicamente non irrisorio, e ha confermato l'aggravante della recidiva specifica.
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