Due complici vengono condannati per truffa dopo aver ordinato una fornitura di merce spacciandosi per rappresentanti di un'associazione di categoria, avvalorando l'inganno con un sito internet falso. La Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo un principio chiave sull'onere della prova dell'imputato: il titolare della scheda SIM usata per il reato, pur non essendo fisicamente presente, non può limitarsi a negare. Spetta a lui fornire una spiegazione alternativa e credibile sull'uso del suo telefono da parte di terzi, specialmente se il dispositivo viene ritrovato in possesso del complice. In assenza di ciò, gli indizi gravi, precisi e concordanti sono sufficienti per la condanna.
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