La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per reati in materia di stupefacenti ed evasione. La difesa contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse in un precedente giudizio poi annullato, e la carenza di motivazione sull'aumento di pena per il reato continuato. I giudici di legittimità hanno chiarito che una sentenza annullata per vizi procedurali è priva di effetti giuridici, lasciando il nuovo giudice libero nella determinazione della pena. Inoltre, per il reato continuato, se l'incremento sanzionatorio per i reati satellite è di esigua entità, il giudice non ha l'obbligo di fornire una motivazione specifica e dettagliata, escludendo così ogni ipotesi di abuso di potere discrezionale. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese.
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