La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16138/2024, ha stabilito che il Giudice per le Indagini Preliminari può disporre l'archiviazione per particolare tenuità del fatto anche se il Pubblico Ministero aveva richiesto l'archiviazione per altri motivi. La legittimità di tale decisione si fonda sulla garanzia del contraddittorio: è essenziale che il giudice comunichi preventivamente alle parti l'intenzione di valutare tale specifica causa di non punibilità, permettendo loro di argomentare sul punto. Nel caso di specie, avendo il GIP notificato alle parti il tema della discussione, non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa.
Continua »