L'Imputato, condannato in primo grado per il reato di evasione, ha ottenuto una riduzione della pena mediante l'istituto del concordato in appello, accettando l'accordo proposto con la Procura Generale. Successivamente, l'Imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando violazioni di legge e difetti di motivazione della sentenza d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato il concordato in appello, l'imputato non può riproporre le doglianze a cui ha espressamente rinunciato. Il ricorso in sede di legittimità resta consentito unicamente per contestare la formazione della volontà negoziale, la mancanza di consenso del Pubblico Ministero o la divergenza tra la sentenza e l'accordo raggiunto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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