La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale presentato da un imputato. L'uomo era stato condannato per aver violato una misura restrittiva, uscendo dall'abitazione in cui era confinato. I giudici hanno ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, poiché l'imputato aveva consapevolmente infranto il limite imposto, rendendo irrilevante la sua successiva sottrazione ai controlli. Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha infatti sottolineato che la richiesta mirava a una nuova valutazione di merito, già correttamente effettuata dai giudici precedenti, che avevano considerato i numerosi precedenti penali dell'imputato. Di conseguenza, il ricorrente dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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