La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per evasione, il quale contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la Corte, i motivi del ricorso erano generici e invadevano l'ambito del giudizio di merito, riservato esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti. La decisione di negare le attenuanti, basata sui numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, è stata ritenuta correttamente e logicamente motivata, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
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