Due soci avevano fornito una controgaranzia per una fideiussione prestata da un'Azienda di Assicurazioni a favore di un'Amministrazione Statale. Quando l'Amministrazione escusse la fideiussione, l'Azienda di Assicurazioni si rivolse ai soci per recuperare il dovuto. I soci contestarono la validità della notifica degli atti giudiziari di primo grado, sostenendo di non aver ricevuto correttamente gli avvisi. La Corte d'Appello aveva rigettato il loro ricorso, ritenendo necessaria una querela di falso. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso di uno dei soci, stabilendo che la presunzione di residenza derivante dalla notifica può essere superata con altri mezzi di prova, come le certificazioni anagrafiche, senza la necessità di una querela di falso, e ha rinviato la causa per un nuovo esame sulla nullità notifica atti giudiziari. Il ricorso dell'altro socio è stato dichiarato inammissibile per carenza di motivazione.
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