Un professionista stipula una polizza per la responsabilità civile professionale. In seguito alla sospensione dall'albo, la compagnia assicurativa nega la copertura per i danni arrecati ai clienti durante il periodo di inattività forzata. Il professionista cita in giudizio l'assicuratore chiedendo il risarcimento per inadempimento, ma le sue domande vengono respinte nei precedenti gradi di giudizio. Dopo aver tentato la revocazione, anch'essa dichiarata inammissibile, l'interessato propone ricorso dinanzi ai giudici di legittimità. La Suprema Corte dichiara la totale inammissibilità del ricorso in Cassazione a causa della disordinata esposizione dei fatti e dell'incomprensibilità delle censure sollevate, condannando il ricorrente al versamento del doppio contributo unificato.
Continua »