Il Socio Ricorrente ha impugnato la cessione d'azienda effettuata dall'Amministratrice della Società di persone a favore di un Acquirente Terzo. Il ricorrente sosteneva che le aziende di famiglia, ereditate dai genitori, non fossero mai state validamente conferite alla Società, mancando un atto scritto specifico come richiesto dall'articolo 2556 del codice civile. La Corte d'Appello ha invece accertato che l'atto costitutivo scritto e la voltura delle licenze dimostravano il trasferimento delle attività alla Società, che le aveva gestite per vent'anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del socio, confermando la decisione precedente. Il ricorrente, avendo perso la causa, è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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