Una debitrice ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi per contestare la validità di diversi atti di un pignoramento immobiliare avviato da una banca. Tra questi, l'atto di precetto e l'istanza di vendita, ritenuti nulli per vizi della procura del difensore. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che l'opposizione agli atti esecutivi deve rispettare rigorosamente il termine di decadenza di venti giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto. Anche le nullità ritenute più gravi, come il difetto di rappresentanza dell'avvocato, non si propagano automaticamente agli atti successivi e devono essere contestate tempestivamente, altrimenti vengono sanate. Di conseguenza, la debitrice perde la causa ed è condannata a pagare le spese processuali.
Continua »