Un'azienda ha trattenuto somme dalle buste paga di due dipendenti, sostenendo di aver pagato in eccesso le ferie maturate durante un contratto di solidarietà e godute successivamente a orario pieno. Le lavoratrici hanno contestato il prelievo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del recupero. I giudici hanno chiarito che, nell'azione di ripetizione di indebito, spetta interamente al datore di lavoro dimostrare l'effettivo pagamento in esubero. Non avendo l'azienda prodotto i documenti necessari, come le buste paga del periodo interessato, non ha assolto l'onere probatorio. Di conseguenza, l'azienda è stata condannata a restituire le somme trattenute e a pagare le spese legali.
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