La Corte di Cassazione ha stabilito che, nei giudizi di opposizione all'esecuzione relativi a un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato riveste sempre il ruolo di litisconsorte necessario. Nel caso in esame, il mancato coinvolgimento del terzo ha determinato la nullità dell'intero procedimento. La Corte ha dunque annullato le decisioni precedenti, rinviando la causa al giudice di primo grado per integrare correttamente il contraddittorio, ribadendo che tale vizio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, inclusa la fase di revocazione.
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