Una società immobiliare ha citato in giudizio la proprietaria del fondo confinante per veder riconosciuta una servitù di passaggio carrabile e pedonale ampia 7,5 metri, stabilita nei contratti di acquisto. La società confinante aveva infatti costruito un manufatto in muratura sul percorso, restringendo il passaggio a soli 3,73 metri e sostenendo la preesistenza dell'opera. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda, ordinando l'arretramento della costruzione per garantire l'intera ampiezza pattuita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della confinante. I giudici hanno confermato che i contratti descrivevano chiaramente l'ampiezza della servitù senza limitazioni. La società costruttrice ha perso la causa ed è stata condannata a rimuovere l'opera e a pagare le spese legali.
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