I Proprietari del Fondo Contiguo hanno citato in giudizio il Confinante Originario per ottenere il regolamento di confini del proprio terreno. Il convenuto ha sostenuto l'esistenza di un accordo verbale sul confine, materializzato da un muro divisorio, e ha chiesto l'usucapione della porzione di terreno contesa. I giudici di merito hanno accolto la domanda principale basandosi sulle mappe catastali e hanno rigettato l'usucapione, ritenendo che il muro fosse solo un'opera provvisoria e che la planimetria del 1974 non ne provasse l'esistenza a quella data. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso dei Successori del Confinante. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di incertezza e mancanza di altre prove attendibili, il giudice può legittimamente utilizzare le mappe catastali per determinare il confine.
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