Un'Azienda ha citato in giudizio un Fornitore per l'inadempimento di un contratto di fornitura di un impianto industriale difettoso, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Fornitore ha eccepito il difetto di giurisdizione internazionale, sostenendo che la causa dovesse essere decisa da un giudice francese, in base a una clausola di proroga della giurisdizione. I giudici di merito hanno ritenuto competente il giudice italiano e condannato il Fornitore. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha sollevato dubbi sulla corretta qualificazione del contratto (vendita internazionale o appalto) e sulla validità della clausola di proroga della giurisdizione, nonché sulla legge applicabile. Per la complessità e l'importanza della questione, la Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite Civili, che dovranno stabilire la corretta giurisdizione internazionale e la legge da applicare al caso.
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