Il rispetto della tracciabilità dei prodotti alimentari nei supermercati
La normativa sulla sicurezza impone alle catene distributive controlli rigorosi per garantire la tracciabilità dei prodotti alimentari lungo tutta la filiera. La Polizia Locale contestava a una nota società di grande distribuzione e al suo legale rappresentante la mancata esibizione istantanea dei registri di provenienza di un formaggio venduto al banco. L’autorità riteneva integrata una violazione per il semplice fatto che il punto vendita non aveva mostrato le informazioni nell’esatto momento del controllo.
I giudici territoriali confermavano la sanzione. Il tribunale riteneva responsabile l’amministratore delegato, presumendo l’inadeguatezza dell’intero apparato aziendale sulla base del singolo episodio.
Le regole per la tracciabilità dei prodotti alimentari e la gestione aziendale
Le norme europee prescrivono agli operatori di predisporre sistemi e procedure idonei a rintracciare i fornitori degli alimenti. La legge non impone la conservazione materiale degli imballaggi originali per la merce sfusa, né esige risposte istantanee durante gli accessi ispettivi.
L’operatore soddisfa l’obbligo di legge quando è in grado di produrre le informazioni richieste entro un tempo congruo e sollecitato. Contestare un illecito per il solo ritardo momentaneo nella consegna dei documenti costituisce un’applicazione errata delle direttive comunitarie. L’azienda ha il diritto di dimostrare l’efficacia del proprio sistema di controllo tramite la documentazione fornita successivamente.
La responsabilità dei vertici nelle imprese complesse
Nelle grandi società strutturate con decine di filiali sul territorio, la responsabilità amministrativa non può ricadere in modo automatico sul legale rappresentante. Il principio di personalità delle sanzioni vieta l’applicazione di una responsabilità oggettiva legata unicamente alla carica formale ricoperta.
L’infrazione commessa all’interno di un singolo esercizio commerciale ricade sul responsabile preposto a quella specifica unità locale, il quale ne risponde in solido con la persona giuridica. Per coinvolgere l’amministratore centrale, l’ente accertatore deve dimostrare una specifica e autonoma omissione nei doveri di vigilanza e di organizzazione generale.
Le motivazioni dei giudici sulla tracciabilità dei prodotti alimentari
La Corte di Cassazione ha censurato integralmente la decisione del tribunale. I giudici di legittimità hanno evidenziato come i magistrati di merito abbiano costruito una responsabilità presunta a carico del legale rappresentante attraverso un ragionamento viziato.
La Suprema Corte ha affermato che la sanzione scatta unicamente se l’impresa risulta del tutto incapace di reperire i dati di filiera entro un lasso temporale ragionevole. La mera assenza del dato istantaneo non equivale a un difetto del sistema. Inoltre, il giudice di merito ha errato nell’escludere le prove documentali e testimoniali con cui l’azienda intendeva dimostrare la piena tracciabilità della merce.
Le conclusioni della Cassazione sulla tracciabilità dei prodotti alimentari
La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del tribunale. Il nuovo giudice dovrà riesaminare le prove e verificare se l’azienda fosse concretamente in grado di fornire i dati in tempi ragionevoli.
La pronuncia tutela le imprese commerciali di grandi dimensioni contro automatismi sanzionatori ingiustificati. Il legale rappresentante non risponde delle irregolarità dei singoli punti vendita se la società ha predisposto un ufficio dedicato alla sicurezza alimentare e se non emergono colpe organizzative dirette.
Il supermercato deve conservare la confezione originale del prodotto venduto sfuso?
No, la legge impone di garantire la tracciabilità del prodotto con qualsiasi sistema idoneo, senza obbligare alla conservazione dell’involucro originale.
Cosa accade se i documenti sulla provenienza non sono disponibili all’istante durante l’ispezione?
Non sussiste violazione se l’azienda mette a disposizione i dati richiesti entro un tempo ragionevole e sollecitato.
L’amministratore delegato risponde sempre delle infrazioni commesse nei singoli negozi?
No, nelle grandi aziende articolate sul territorio risponde il responsabile del singolo punto vendita, salvo colpe organizzative dirette del vertice.