Una società che organizza viaggi studio all'estero, comprensivi di corso di lingua, trasporto e alloggio, non può beneficiare dell'esenzione IVA prevista per le prestazioni didattiche. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16866/2024, ha stabilito che tale attività configura un "pacchetto turistico" e deve essere assoggettata al regime speciale IVA per le agenzie di viaggio (art. 74-ter), poiché la componente didattica non è l'unica prestazione principale e i servizi sono acquistati da terzi. La decisione verte sulla corretta qualificazione dell'operazione ai fini dell'applicazione dell'esenzione iva viaggi studio.
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