Una società ha presentato un ricorso per cassazione contro un'ordinanza di sequestro preventivo, sostenendo la propria legittima titolarità dei beni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché le censure sollevate non integravano una violazione di legge, unico motivo valido in questa sede. La decisione si fonda sulla constatazione che la motivazione del giudice di merito, che dubitava dell'autenticità dei documenti presentati dalla società, non era né assente né manifestamente illogica, precludendo così un riesame dei fatti.
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