La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un amministratore contro il sequestro preventivo di un terreno adibito a discarica abusiva. Il Tribunale aveva confermato il sequestro, qualificando i materiali (scarti lapidei, asfalto, cemento) come rifiuti e non sottoprodotti, data l'assenza di caratterizzazione ambientale e la loro destinazione definitiva al rimodellamento del suolo. L'amministratore sosteneva che gli scarti sul suo lotto fossero sottoprodotti e che l'area non fosse un'unica discarica abusiva. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la valutazione dei fatti spetta ai giudici di merito e che i materiali erano correttamente considerati rifiuti. Ha inoltre confermato la sussistenza del pericolo nel ritardo, poiché l'ordine di sospensione comunale non riguardava lo smaltimento dei rifiuti. Il sequestro per discarica abusiva è stato quindi mantenuto.
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