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Art. 3 Convenzione EDU — Sezione Prima Penale

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233 provvedimenti

Altri anni per Art. 3 Convenzione EDU

Regime carcerario 41-bis: il tempo non cancella il pericolo
La Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime carcerario 41-bis per un detenuto condannato per associazione mafiosa. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto il reclamo del detenuto, evidenziando il suo ruolo di vertice nella Sacra Corona Unita e la persistente vitalità del clan sul territorio. Il detenuto ha fatto ricorso sostenendo che la sua carcerazione dura da oltre trent'anni e che non vi sono prove di contatti attuali con l'esterno. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la proroga del regime speciale non richiede la prova di un'affiliazione attuale, ma si basa sulla valutazione preventiva del rischio che il detenuto possa riattivare i contatti con l'organizzazione criminale di provenienza, sfruttando la sua passata influenza. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Regime di 41-bis: confermato il carcere duro senza colloqui
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del Regime di 41-bis per un detenuto condannato per omicidio e associazione mafiosa. Il ricorrente ha impugnato la decisione, lamentando la mancata notifica al difensore e l'assenza di elementi attuali sulla sua pericolosità sociale, evidenziando anche l'interruzione dei colloqui familiari da due anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la mancata notifica perde rilevanza se il difensore presenta comunque il ricorso nei termini. Inoltre, la proroga del carcere duro non richiede la prova di un'affiliazione attiva attuale, ma una valutazione preventiva sul rischio di riattivazione dei contatti con il clan d'origine, ancora operativo sul territorio. Di conseguenza, il detenuto resta sottoposto al regime speciale e deve pagare le spese processuali.
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Proroga del regime differenziato: confermato il carcere duro
La Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime differenziato (noto come 41-bis) per Il Detenuto, affiliato di spicco di un clan mafioso e già condannato per gravi reati. Il Detenuto contestava il provvedimento, sostenendo che il suo ruolo fosse stato ridimensionato nel tempo e che la sua condotta in carcere fosse regolare. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la proroga del regime differenziato ha una funzione preventiva e non punitiva. Essa serve a impedire collegamenti tra il detenuto e l'organizzazione criminale d'appartenenza, ancora attiva sul territorio. Di conseguenza, Il Detenuto perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Affidamento in prova ai servizi sociali: no al lavoro in famiglia
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un condannato l'affidamento in prova ai servizi sociali per scontare una pena residua di oltre quattro anni. La decisione si fonda sulla necessità di una graduale progressione nel trattamento rieducativo e sul fatto che il lavoro proposto si sarebbe svolto solo in ambito familiare, impedendo controlli efficaci. Il condannato ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dei principi di rieducazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il giudice può richiedere un ulteriore periodo di osservazione prima di concedere misure alternative, specialmente in presenza di una significativa capacità a delinquere. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Trattamento disumano e degradante: risarcimento tra spazi e prove
Il Detenuto ha richiesto i rimedi risarcitori per aver subito un trattamento disumano e degradante durante la carcerazione in diversi istituti, lamentando spazi ridotti (tra i 3 e i 4 metri quadrati), mancanza d'acqua e riscaldamento. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la domanda, riducendo la pena. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per spazi tra i 3 e i 4 metri quadrati, il giudice deve compiere una valutazione multifattoriale e globale, considerando anche la brevità della detenzione e i fattori compensativi. Per questo motivo, la Corte ha annullato la decisione limitatamente ai dodici giorni trascorsi a Rebibbia, ordinando un nuovo esame, mentre ha confermato il resto del provvedimento, ribadendo che spetta all'Amministrazione smentire le allegazioni precise del detenuto.
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Ristoro per detenzione inumana: negato se c’è già un giudicato
Il Tribunale di sorveglianza ha parzialmente respinto la richiesta di un detenuto volta a ottenere il ristoro per detenzione inumana a causa di disservizi idrici e riscaldamento inefficiente in carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto. La Corte ha chiarito che il giudicato esecutivo impedisce di riproporre questioni già decise, a meno che non sopravvengano fatti nuovi. Una diversa decisione del giudice su un altro detenuto in condizioni simili non costituisce un fatto nuovo, ma solo una differente valutazione soggettiva. Inoltre, le contestazioni sui disservizi idrici e sulla violazione della privacy per la presenza di uno spioncino nel bagno sono state ritenute generiche e prive di autosufficienza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reclamo giurisdizionale del detenuto: vince la discrezionalità
Un detenuto sottoposto al regime di carcere duro (41-bis) ha presentato un reclamo lamentando che il suo trasferimento in una specifica area riservata avesse peggiorato le sue condizioni, riducendo la socialità e annullando le sue attività lavorative. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta, ma il Ministero della Giustizia ha fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo che lo spostamento "orizzontale" all'interno dello stesso circuito penitenziario rientra nella discrezionalità dell'amministrazione. Di conseguenza, non essendoci la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo, non è ammesso il reclamo giurisdizionale del detenuto, ma solo un reclamo generico non impugnabile. La decisione precedente è stata quindi annullata senza rinvio.
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Risarcimento per disumana detenzione: lo Stato perde il ricorso
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso contro la decisione che riconosceva a un detenuto una riduzione della pena di 277 giorni e un indennizzo economico per aver subito condizioni di detenzione degradanti in diversi istituti penitenziari. Il Ministero contestava il calcolo dello spazio minimo in cella e la mancata valutazione dei fattori compensativi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diritto del detenuto al risarcimento per disumana detenzione. La Corte ha chiarito che il calcolo dello spazio deve sottrarre gli ingombri fissi e che i fattori compensativi devono coesistere tutti insieme se lo spazio scende sotto i tre metri quadrati. Inoltre, i motivi di ricorso del Ministero sono stati giudicati troppo generici.
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Spazio minimo in cella: lo Stato perde contro il detenuto
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione che riconosceva a un detenuto la riduzione della pena e un indennizzo economico per aver subito condizioni di detenzione degradanti in vari istituti penitenziari. Il Ministero contestava il calcolo dello spazio minimo in cella e la mancata valutazione dei fattori compensativi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il calcolo dello spazio minimo in cella deve escludere gli arredi fissi e che, sotto i tre metri quadrati, i fattori compensativi devono coesistere tutti insieme (breve durata, condizioni dignitose e attività esterne). Il detenuto ottiene quindi definitivamente lo sconto di pena.
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Rimedi risarcitori per detenzione inumana: negati senza prove
Il Detenuto ha richiesto i rimedi risarcitori per detenzione inumana a causa del sovraffollamento subito in diversi istituti penitenziari. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto parzialmente la domanda per la genericità delle accuse e la mancanza di prove specifiche sui fattori negativi della detenzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il richiedente deve indicare con precisione i fatti materiali e i singoli istituti in cui è avvenuta la violazione. Inoltre, lo spazio in cella tra i tre e i quattro metri quadrati non fa scattare automaticamente il risarcimento se vi sono fattori compensativi positivi, come le attività all'aperto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rimedio risarcitorio per detenzione inumana: nessun limite di tempo
Il Detenuto ha richiesto il rimedio risarcitorio per detenzione inumana subito durante la custodia cautelare tra il 2010 e il 2013. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta per decorrenza del termine di sei mesi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, stabilendo che per la custodia cautelare sofferta nel medesimo procedimento della pena in esecuzione si applica la riduzione della pena (rimedio in forma specifica) senza alcun termine di decadenza. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il caso per un nuovo esame.
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Detenzione degradante: niente sconti se manca il vantaggio reale
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo di un detenuto che richiedeva un'ulteriore riduzione di pena per sette giorni di detenzione degradante trascorsi in uno spazio inferiore a tre metri quadrati. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse concreto. Infatti, anche aggiungendo i sette giorni contestati ai 696 già riconosciuti, il totale di 703 giorni non avrebbe dato diritto a nessun giorno in più di sconto di pena rispetto ai 70 già concessi, a causa delle regole di calcolo e arrotondamento dell'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario. L'impugnazione non può mirare alla sola esattezza teorica della decisione, ma deve garantire un beneficio pratico. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Imprescrittibilità dell’ergastolo: sconti di pena non salvano
Il Collaboratore di Giustizia, condannato a dieci anni di reclusione per concorso in un duplice omicidio aggravato da modalità mafiose commesso nel 1986, ha presentato ricorso in Cassazione. La difesa sosteneva che il reato fosse estinto per prescrizione, poiché la concessione dell'attenuante della collaborazione aveva sostituito l'ergastolo con una pena temporanea, rendendo applicabile il vecchio e più favorevole calcolo dei termini. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando il principio dell'imprescrittibilità dell'ergastolo per i delitti punibili in astratto con la pena perpetua commessi prima della riforma del 2005, anche in presenza di attenuanti. Inoltre, ha escluso la minima partecipazione del ricorrente, avendo egli fornito le armi per il delitto. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Spazio minimo in cella: la Cassazione tutela la dignità
Il Detenuto ha proposto reclamo per ottenere i rimedi risarcitori previsti dall'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario, lamentando la violazione dello spazio minimo in cella durante la detenzione nei carceri di Oristano e Taranto. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo lo spazio superiore a 3 metri quadrati, senza però detrarre l'ingombro del letto singolo e ignorando altre gravi carenze, come la mancanza di una porta per il bagno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, annullando il provvedimento. I giudici hanno stabilito che la motivazione del Tribunale era carente, poiché non ha valutato l'impatto degli arredi fissi e la mancanza di adeguati fattori compensativi, rimandando il caso per un nuovo esame.
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Risarcimento per detenzione inumana: lo Stato perde in Cassazione
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che riconosceva a un detenuto condannato all'ergastolo il risarcimento per detenzione inumana ai sensi dell'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario. Il detenuto aveva subito una carcerazione in celle con uno spazio individuale inferiore a tre metri quadrati, o compreso tra tre e quattro metri quadrati senza adeguati fattori compensativi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando il diritto del detenuto a ricevere l'indennizzo monetario di oltre ventimila euro per i 2.602 giorni di detenzione trascorsi in condizioni degradanti e contrarie ai parametri della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
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Regime carcerario differenziato: salute contro sicurezza
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva confermato la proroga del regime carcerario differenziato per un detenuto ritenuto esponente di vertice di un'associazione mafiosa. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata acquisizione di atti fondamentali per smentire l'attualità dei collegamenti con il clan e l'omessa valutazione delle gravi patologie fisiche del condannato rispetto al regime speciale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice deve valutare l'impatto delle condizioni di salute complessive del detenuto sulla compatibilità con il regime carcerario differenziato, anche per evitare trattamenti inumani. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Rimedi risarcitori: negato lo sconto di pena per il passato
Un detenuto ha richiesto i rimedi risarcitori per sovraffollamento carcerario in relazione a diversi periodi di detenzione. Per i periodi antecedenti al 2021, la Cassazione ha ritenuto la domanda inammissibile a causa di un'interruzione di oltre sei mesi rispetto alla detenzione attuale, escludendo la possibilità di chiedere la riduzione della pena per carcerazioni pregresse e slegate. Per il periodo successivo al 2023, la Corte ha respinto il ricorso poiché le nuove lamentele igienico-sanitarie non potevano essere sollevate per la prima volta in sede di reclamo. Inoltre, lo spazio minimo pro capite non è mai sceso sotto i tre metri quadrati e la presenza di fattori compensativi, come le ore di libertà e il lavoro, ha escluso trattamenti inumani. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
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Differimento della pena: salute in carcere contro sicurezza
Il Detenuto, affetto da grave paraplegia e altre patologie neurologiche stabili, ha richiesto il differimento della pena o la detenzione domiciliare in una clinica a Bari per motivi di salute. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, ritenendo le sue condizioni compatibili con il regime carcerario. L'istituto di pena di Parma offre infatti una sezione attrezzata per disabili, assistenza medica continua e un assistente personale. Inoltre, l'elevata pericolosità sociale del soggetto, esponente di spicco di un clan criminale locale, e il rischio di vendette nel territorio d'origine rendono inaccoglibile il trasferimento. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. Il differimento della pena non è concedibile se la patologia è stabile, trattabile in carcere e bilanciata da un elevato rischio per la sicurezza pubblica.
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Conflitto di competenza: Giudici in disaccordo, ma la Cassazione chiarisce
Un Lavoratore ha chiesto un risarcimento per ingiusta detenzione. Il Magistrato di sorveglianza di Pescara si è dichiarato incompetente, indicando il Tribunale civile di Ascoli Piceno come competente, dopo che il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila aveva già trasmesso gli atti a Pescara. La Corte di Cassazione ha risolto il `conflitto di competenza` dichiarandolo inesistente. Ha stabilito che non c'è un vero conflitto quando un giudice, pur dichiarandosi incompetente, indica un terzo giudice e non si limita a rifiutare la propria competenza senza proporre alternative. Gli atti tornano al Magistrato di sorveglianza di Pescara per la corretta trasmissione.
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Detenzione Inumana: Niente Sconto di Pena su una Nuova Condanna
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di risarcimento per detenzione inumana. Un detenuto, che aveva subito condizioni degradanti durante una precedente carcerazione ormai conclusa, non può ottenere uno sconto di pena sulla nuova condanna che sta attualmente scontando. Se esiste una discontinuità tra i due periodi di detenzione, non collegati tra loro, l'unico rimedio possibile per il danno passato è il risarcimento monetario. Non è ammesso 'trasferire' il diritto allo sconto di pena da una condanna esaurita a una nuova e distinta. La richiesta del detenuto è stata quindi respinta.
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