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Art. 3 Convenzione EDU — Anno 2023

99 provvedimenti

Altri anni per Art. 3 Convenzione EDU

Pena dell’ergastolo: il contrasto tra perpetuità e libertà
Il Condannato ha presentato ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di Catania che aveva respinto la sua richiesta di sostituire la pena dell'ergastolo con trent'anni di reclusione. Il ricorrente sosteneva che la reclusione a vita violasse il divieto di trattamenti disumani e degradanti previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la pena dell'ergastolo non contrasta con la Costituzione o con i trattati internazionali, poiché l'ordinamento italiano prevede benefici concreti, come la liberazione condizionale, che escludono la perpetuità assoluta della sanzione. Di conseguenza, il ricorrente rimane condannato al carcere a vita e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Spazio minimo in cella: cella stretta ma risarcimento negato
Il Detenuto ha proposto ricorso lamentando condizioni di detenzione inumane nel carcere di Napoli Secondigliano. Nonostante disponesse di uno spazio individuale di 3,53 metri quadrati, lamentava l'assenza di bidet e di aerazione nel bagno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, quando lo spazio minimo in cella è compreso tra tre e quattro metri quadrati, eventuali carenze igieniche possono essere compensate da fattori positivi. Nel caso specifico, la presenza di una grande finestra apribile, la possibilità di fare docce frequenti e le ore trascorse fuori dalla cella costituiscono fattori compensativi sufficienti a escludere la violazione dei diritti fondamentali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Estradizione passiva: negata la consegna per rischio tortura
La Corte di Cassazione ha confermato il rifiuto di estradizione nei confronti di un cittadino di etnia curda richiesto dallo Stato estero di origine per reati comuni. La Corte d'Appello aveva negato la consegna a causa della genericità delle prove e del concreto rischio di trattamenti disumani e degradanti nelle carceri straniere, acuito dall'appartenenza etnica e politica dell'uomo. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno ribadito che l'estradizione passiva deve essere negata quando vi è il rischio di persecuzione politica dissimulata o di violazione dei diritti fondamentali, confermando l'obbligo per l'autorità italiana di valutare le condizioni detentive reali dello Stato richiedente.
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Rimedi risarcitori per detenzione disumana: sconto pena o denaro
Un detenuto condannato all'ergastolo ha richiesto i rimedi risarcitori per detenzione disumana a causa del sovraffollamento carcerario subito per oltre milleduecento giorni. Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso uno sconto di pena di centoventi giorni e un indennizzo monetario di sessantaquattro euro per i giorni residui. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, pretendendo un risarcimento esclusivamente economico, ritenendo lo sconto di pena inutile per chi sconta l'ergastolo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la riduzione della pena è il rimedio principale e si applica anche agli ergastolani, poiché incide sul calcolo del tempo necessario per accedere alla liberazione condizionale e ad altre misure premiali. Il risarcimento in denaro resta un'opzione sussidiaria.
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Calcolo dello spazio minimo in cella: letto singolo incluso
Il Detenuto ha presentato una nuova richiesta di risarcimento per le condizioni di sovraffollamento subite in carcere, sostenendo che un recente cambio di orientamento dei giudici imponesse di escludere il letto singolo dal calcolo dello spazio calpestabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il letto singolo non riduce la libertà di movimento come una parete. Di conseguenza, lo spazio occupato dal letto singolo non va sottratto dal calcolo dello spazio minimo in cella, fissato a tre metri quadrati. Il Detenuto perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Regime carcerario 41-bis: il tempo non cancella la pericolosità
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del Regime carcerario 41-bis per un esponente di vertice di un'associazione mafiosa, condannato all'ergastolo. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il lungo tempo trascorso in carcere e il mutamento del contesto criminale avessero azzerato la pericolosità del detenuto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la misura ha una funzione preventiva e non punitiva. Per disporre la proroga non serve dimostrare un ruolo attivo attuale nella cosca, ma basta la persistente capacità di mantenere contatti con l'esterno, desumibile dall'elevato spessore criminale originario e dalla mancanza di un reale ravvedimento o di dissociazione. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Mandato di arresto europeo: fuggire non cancella la truffa
Il caso riguarda la consegna di un cittadino all'autorità giudiziaria di Cipro in esecuzione di un mandato di arresto europeo per truffa contrattuale commessa nel 2011. Il Ricercato, arrestato in Italia, ha impugnato la decisione sostenendo l'applicabilità della vecchia normativa, che richiedeva la verifica dei gravi indizi di colpevolezza, e lamentando il rischio di trattamenti inumani nelle carceri cipriote. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che si applica la legge vigente al momento della ricezione del mandato (post-riforma del 2021), la quale esclude il controllo italiano sugli indizi di colpevolezza. Inoltre, le rassicurazioni individuali fornite da Cipro escludono violazioni dei diritti fondamentali. Di conseguenza, la consegna del Ricercato è stata confermata.
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Trattamento inumano e degradante: no al risarcimento se c’è luce
Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un detenuto per le condizioni della sua carcerazione ad Agrigento. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un trattamento inumano e degradante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le condizioni di detenzione non hanno superato la soglia del trattamento inumano e degradante grazie a diversi fattori compensativi. Tra questi, uno spazio vitale tra i 3 e i 4 metri quadri, la condivisione della cella con un solo compagno, otto ore al giorno fuori dalla camera, luce naturale, servizi igienici riservati e il clima mite del luogo che ha attenuato la mancanza di riscaldamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Spazio minimo vitale in carcere: no al risarcimento ripetuto
Il Detenuto ha richiesto un indennizzo per aver espiato la pena in condizioni di sovraffollamento carcerario a Padova. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda perché identica a una precedente già respinta. Il ricorrente ha impugnato la decisione sostenendo che una successiva sentenza delle Sezioni Unite costituisse un elemento di novità idoneo a superare il blocco della decisione precedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la pronuncia delle Sezioni Unite non ha introdotto criteri nuovi sul calcolo dello spazio minimo vitale in carcere, ma ha solo confermato l'orientamento consolidato che esclude i letti a castello dal computo. Di conseguenza, in assenza di reali novità, opera la preclusione del giudicato esecutivo.
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Isolamento diurno: ricorso generico costa caro al condannato
Il Condannato ha impugnato il provvedimento della Corte d'Appello che determinava in un anno e tre mesi la durata complessiva dell'isolamento diurno in sede di esecuzione di pene concorrenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi presentati erano del tutto generici e non contestavano direttamente il provvedimento impugnato, ma miravano a contestare in astratto la legittimità costituzionale dell'ergastolo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato il provvedimento e ha condannato Il Condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Trattamento carcerario inumano: indennizzo anche con cella aperta
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un ex detenuto a ricevere un indennizzo di oltre 7.000 euro per aver subito un trattamento carcerario inumano. L'uomo è stato ristretto per ben 878 giorni in una cella con uno spazio individuale di appena 2,6 metri quadrati, inferiore alla soglia minima di tre metri quadrati. Il Ministero della Giustizia ha contestato la decisione, sostenendo la presenza di fattori compensativi come la custodia aperta e le attività lavorative. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la lunga durata della detenzione impedisce di considerare compensate le gravose limitazioni di spazio.
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Spazio in cella: quando non vi è trattamento inumano e degradante
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo di un detenuto che chiedeva un risarcimento maggiore per lo spazio ridotto in cella, compreso tra tre e quattro metri quadrati, lamentando un trattamento inumano e degradante dovuto a carenze igieniche e mancanza di acqua calda. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto. I giudici hanno chiarito che, per spazi superiori a tre metri quadrati, non scatta la presunzione automatica di violazione, ma occorre una valutazione globale. Nel caso specifico, le celle erano riscaldate, ventilate e dotate di servizi igienici funzionanti, escludendo così qualsiasi violazione dei diritti fondamentali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Spazio minimo detentivo: quando la cella non è disumana
Il Detenuto ha richiesto una riduzione della pena per aver subito condizioni di carcerazione degradanti, lamentando l'insufficienza dello spazio individuale nella sua cella. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di sorveglianza. I giudici hanno chiarito che lo spazio minimo detentivo di tre metri quadrati deve essere calcolato sulla superficie calpestabile, escludendo i servizi igienici e i mobili fissi come i letti a castello. Nel caso specifico, il ricorrente disponeva di 3,69 metri quadrati di spazio calpestabile individuale e poteva trascorrere otto ore al giorno fuori dalla cella. Di conseguenza, non si è verificata alcuna violazione dei diritti fondamentali del detenuto, che è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Proroga del regime differenziato: il tempo non cancella il legame
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto condannato all'ergastolo contro la proroga del regime differenziato (41-bis). Il ricorrente sosteneva l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e contestava l'applicazione retroattiva delle norme sul cumulo delle pene. La Suprema Corte ha stabilito che la proroga del regime differenziato è legittima se basata su elementi concreti, come i colloqui monitorati con i familiari, che dimostrano la persistente capacità di mantenere contatti con il clan. Inoltre, ha chiarito che il principio della "pena unica" consente di mantenere il regime speciale anche se la parte di pena per i reati ostativi è già stata espiata, senza che ciò violi il principio di irretroattività o i diritti fondamentali. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Spazio minimo pro capite in cella: no a sconti teorici
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di risarcimento di un detenuto per presunto sovraffollamento carcerario. Il calcolo dello spazio minimo pro capite, al netto di arredi fissi e letti a castello, superava infatti i tre metri quadrati. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che si dovesse detrarre anche la superficie occupata da eventuali letti singoli inamovibili. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente non ha dimostrato la presenza effettiva di letti singoli nella sua cella, formulando una contestazione puramente astratta. Di conseguenza, il detenuto perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Trattamento inumano e degradante: quando il freddo è solo disagio
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo di un detenuto che lamentava un trattamento inumano e degradante a causa del malfunzionamento del riscaldamento e della scarsità di spazio nella cella. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i disservizi temporanei del riscaldamento, in un clima mite, costituiscono un mero disagio e non una violazione della dignità umana. Inoltre, la richiesta di scomputare gli arredi sospesi dal calcolo dello spazio vitale è stata ritenuta generica e non provata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Freddo in cella: disagio e non trattamento inumano e degradante
Il Detenuto ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva respinto la sua richiesta di risarcimento per trattamento inumano e degradante. Il ricorrente lamentava il mancato funzionamento del riscaldamento nel carcere di Palermo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che i guasti temporanei al riscaldamento, uniti al clima mite della zona, costituiscono un mero disagio e non un vero e proprio trattamento inumano e degradante. Inoltre, il ricorso non contestava in modo specifico le motivazioni del Tribunale, limitandosi a richiamare sentenze europee senza collegarle al caso concreto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reclamo condizioni detentive: risarcimento negato senza prove
Il Detenuto ha presentato un reclamo per ottenere un risarcimento a causa delle condizioni di carcerazione subite. Tuttavia, la domanda indicava solo i periodi e i luoghi di detenzione, senza descrivere le concrete sofferenze o violazioni subite. Il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che per l'ammissibilità del Reclamo condizioni detentive non basta elencare dove e quando si è stati in cella, ma occorre descrivere dettagliatamente le specifiche carenze igieniche o di spazio subite. Di conseguenza, il ricorso del Detenuto è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Mandato di arresto europeo: estradizione sì, controllo prove no
La Corte di Cassazione ha confermato la consegna di un cittadino alle autorità belghe in esecuzione di un mandato di arresto europeo per traffico di stupefacenti. Il ricorrente contestava l'assenza di gravità indiziaria e paventava il rischio di trattamenti inumani a causa delle condizioni carcerarie in Belgio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, a seguito delle riforme del 2021, l'autorità italiana non può più sindacare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Inoltre, la difesa non ha fornito prove aggiornate e specifiche su un rischio reale e individualizzato di trattamenti degradanti, considerando anche i recenti miglioramenti del sistema penitenziario belga riconosciuti dalla giurisprudenza. Il cittadino è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Detenzione inumana e degradante: tra rigore e mero disagio
Il Detenuto, sottoposto al regime del 41-bis, ha richiesto un risarcimento lamentando una detenzione inumana e degradante a causa di carenze strutturali nelle carceri di Saluzzo, Tolmezzo e Novara (mancanza di acqua calda in cella, limitazioni all'ora d'aria, videosorveglianza). Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda, ritenendo tali condizioni semplici disagi insiti nel regime speciale e non lesivi della dignità. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il risarcimento spetta solo se la sofferenza supera la normale afflittività della pena, mentre i meri disagi temporanei o strutturali compensati da altri servizi (come le docce calde comuni) non configurano una violazione dei diritti fondamentali.
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