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Art. 3 Convenzione EDU — Anno 2026

69 provvedimenti

Altri anni per Art. 3 Convenzione EDU

Reclamo 35-ter ordinamento penitenziario: no al rigetto de plano
Il Detenuto ha presentato un Reclamo 35-ter ordinamento penitenziario per ottenere la riduzione della pena residua, lamentando di aver subito condizioni detentive contrarie all'art. 3 CEDU per un periodo non inferiore a quindici giorni in sei differenti istituti carcerari. Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza senza udienza, definendola de plano, sul presupposto che i motivi descritti fossero identici per tutte le strutture e quindi del tutto generici. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, stabilendo che la presunta genericità dei motivi richiede una valutazione conoscitiva di merito. Tale valutazione non consente il rigetto immediato senza la necessaria garanzia del confronto difensivo in udienza. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice di merito.
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Risarcimento per detenzione inumana: confermato l’indennizzo
Il Tribunale di Sorveglianza ha riconosciuto a La Detenuta un Risarcimento per detenzione inumana pari a oltre 11.000 euro per aver trascorso 1404 giorni in una cella con uno spazio individuale inferiore a tre metri quadrati. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che le attività lavorative, lo studio e il regime a celle aperte potessero compensare la ristrettezza degli spazi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione contro tali provvedimenti è ammesso solo per violazione di legge e non per difetti di motivazione. Inoltre, la durata prolungata della permanenza impedisce che le attività svolte possano neutralizzare l'illegittimità della sofferenza patita.
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Risarcimento detenuto espulso: l’espulsione non nega i diritti
Un ex carcerato chiede una riparazione economica per le sofferenze subite in carcere a causa del sovraffollamento. Il Giudice di Sorveglianza dichiara la richiesta inammissibile perché lo straniero è stato espulso dall'Italia. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. I giudici supremi stabiliscono che l'allontanamento dal paese non cancella il diritto al risarcimento detenuto espulso. Anche se l'interessato non può beneficiare degli sconti di pena, conserva intatto il diritto a ottenere l'indennizzo economico per le condizioni inumane patite nel periodo di reclusione.
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Detenzione inumana e degradante: no al risarcimento al detenuto
Il Detenuto ha proposto ricorso chiedendo i rimedi risarcitori per la detenzione inumana e degradante subita in tre diversi istituti di pena, lamentando uno spazio ridotto nelle celle, il riscaldamento guasto e carenze idriche. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. La Corte ha chiarito che se lo spazio individuale in cella supera i tre metri quadrati non vi è una presunzione automatica di violazione dell'articolo 3 della CEDU. Bisogna invece valutare globalmente le condizioni di carcerazione. Nel caso specifico, la presenza di servizi adeguati, come l'accesso all'acqua calda, il bagno riservato e diverse ore di passeggio, bilancia i disagi lamentati. Inoltre, un guasto all'impianto termico in una cella molto ampia non supera la soglia minima di gravità richiesta. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del pagamento delle spese processuali.
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Sorveglianza particolare: legittima la misura restrittiva
Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione contro la conferma del regime di sorveglianza particolare per la durata di sei mesi, disposto a causa di ventisette infrazioni disciplinari e minacce nel carcere. Il ricorrente sosteneva che la misura fosse una duplicazione sanzionatoria sproporzionata rispetto alle sanzioni disciplinari già ricevute. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sorveglianza particolare non ha funzione punitiva, ma preventiva e di sicurezza per tutelare l'ordine dell'istituto penitenziario. Pertanto, la misura non viola il divieto di doppio giudizio. Considerata la gravità dei comportamenti e la commissione di ulteriori reati in carcere, la durata di sei mesi è risultata proporzionata. Il Detenuto è stato condannato al pagamento delle spese e a tremila euro per la Cassa delle Ammende.
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Compensazione della pena pecuniaria: lo Stato blocca il rimborso
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un detenuto che aveva ottenuto un indennizzo di oltre 4.000 euro per detenzione inumana. Il Ministero della Giustizia ha chiesto di trattenere l'intera somma per saldare parzialmente una sanzione penale di 800.000 euro inflitta allo stesso detenuto con condanna definitiva. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la richiesta statale, ritenendo l'istanza generica e il credito non compensabile. La Suprema Corte ha ribaltato tale decisione, stabilendo che la compensazione della pena pecuniaria con il risarcimento del danno è pienamente legittima. Il credito statale derivante da una condanna irrevocabile è certo, liquido ed esigibile, configurandosi come una normale entrata patrimoniale dello Stato.
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Spazio minimo individuale in cella: va contato anche il letto
Il Detenuto ha richiesto un rimedio risarcitorio per le condizioni patite in carcere, lamentando la violazione dello spazio minimo individuale in cella. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza poiché, nel calcolare i metri quadrati a disposizione, ha sottratto solo la superficie occupata dal letto del compagno e non quella del letto singolo del richiedente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto e ha annullato la decisione. I giudici hanno chiarito che, nel calcolare lo spazio minimo individuale in cella (fissato in tre metri quadrati per evitare trattamenti inumani), occorre detrarre la superficie occupata da tutti gli arredi fissi o ingombranti, compreso il letto singolo in uso al detenuto medesimo. Il caso torna ora al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo calcolo.
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Trattamento Inumano e Degradante: Spazi e Fattori Compensativi
Un detenuto ha presentato reclamo per ottenere il risarcimento previsto dalla legge a causa delle precarie condizioni carcerarie e dei problemi di salute patiti in diversi istituti penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la domanda per i periodi con spazio inferiore a tre metri quadrati, ma ha rigettato la richiesta per gli altri intervalli temporali. Il condannato ha quindi fatto ricorso in Cassazione sostenendo di aver subito un trattamento inumano e degradante per l'intero arco della detenzione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che lo spazio tra tre e quattro metri quadrati risulta pienamente legittimo in presenza di adeguati fattori compensativi, come le ore trascorse all'aperto, i servizi garantiti e la costante assistenza medica.
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Spazio minimo detenuto: cella ridotta e diritto al risarcimento
Il Detenuto presenta reclamo per le precarie condizioni patite in diversi istituti penitenziari, lamentando la violazione dello spazio minimo detenuto inferiore ai tre metri quadri. Il Tribunale di Sorveglianza respinge la richiesta, ritenendo il regime di detenzione aperto sufficiente a compensare le strettezze della cella. Il Detenuto propone ricorso in Cassazione. La Corte Suprema annulla la decisione e accoglie le doglianze. I giudici evidenziano che l'assegnazione di ore all'aperto non basta a sanare lunghi periodi trascorsi in celle sovraffollate. Occorre calcolare lo spazio effettivo detraendo gli arredi fissi. La causa torna al Tribunale di Sorveglianza per un riesame completo.
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Differimento esecuzione pena negato tra salute e pericolosità
Un detenuto, condannato per omicidio del cognato e reati sulle armi, richiede il differimento esecuzione pena e l'ammissione alla detenzione domiciliare per gravi patologie cardiache e psichiatriche. Il Tribunale di Sorveglianza respinge la richiesta. Le malattie risultano gestibili nella struttura penitenziaria mediante il servizio sanitario interno e presidi medici esterni. Sussiste inoltre un'elevata pericolosità sociale del soggetto, con concreto rischio di recidiva nel contesto familiare. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il giudice conferma che la presenza di un pericolo concreto di reiterazione dei reati impedisce la concessione del beneficio, prevalendo sulle esigenze di salute se quest'ultima è garantita in carcere. Il detenuto resta recluso e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Differimento della pena per motivi di salute: no al rigetto cieco
Il Tribunale di Sorveglianza respinge la richiesta di differimento della pena per motivi di salute avanzata da Il Detenuto, colpito da patologie cardiache. L'ordinanza si fonda unicamente su una datata relazione sanitaria del carcere. Il tribunale trascura del tutto la consulenza specialistica della difesa, la quale evidenzia un elevato rischio di vita e la necessità di esami complessi non eseguibili in detenzione. Il Detenuto propone ricorso in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla il provvedimento. I giudici affermano che non basta una generale idoneità teorica della struttura penitenziaria. Quando la difesa presenta dati clinici precisi su rischi acuti, il giudice ha il dovere di valutare l'effettiva idoneità delle cure, disponendo se necessario una perizia medica. Il processo torna al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame.
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Detenzione domiciliare per motivi di salute: la Cassazione
Un detenuto di 86 anni, affetto da gravi patologie fisiche e decadimento cognitivo, ha richiesto la detenzione domiciliare per motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza ritenendo la salute compatibile con il carcere sulla base di relazioni interne ed intercettazioni telefoniche, senza disporre una perizia medica. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione con rinvio. La Suprema Corte ha stabilito che, di fronte a un quadro clinico grave e a un'età avanzata, il giudice deve disporre accertamenti medico-legali specialistici e attualizzati. Occorre infatti verificare che la carcerazione non violi il divieto di trattamenti inumani e il diritto alla salute, bilanciando tali tutelati principi con le esigenze di sicurezza della collettività.
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Detenzione domiciliare e cure: illegittimo il no alle uscite
Un detenuto si trova in detenzione domiciliare a causa delle sue gravi condizioni di salute. Il medico curante prescrive al condannato di camminare ogni giorno per un'ora per contrastare un diabete scompensato. Il Magistrato di sorveglianza respinge la richiesta di uscita quotidiana limitandosi a richiamare un precedente diniego e il parere contrario della Procura antimafia. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del condannato. I giudici supremi stabiliscono che il magistrato non può negare le uscite terapeutiche con formule generiche, ma deve motivare in modo approfondito il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza pubblica e la tutela del fondamentale diritto alla salute.
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Detrazione di pena tra vecchio e nuovo carcere: i limiti
Un detenuto, dopo aver terminato di scontare un cumulo di pene ed essere tornato in libertà, è stato nuovamente arrestato per nuovi reati. Ha quindi richiesto la detrazione di pena per le condizioni inumane subite durante la prima carcerazione, pretendendo di applicare lo sconto alla nuova detenzione. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la richiesta per la netta cesura temporale e giuridica tra i due periodi. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e dichiarato inammissibile il ricorso, chiarendo che una volta esaurita la pena precedente non si può trasferire la detrazione di pena sulle nuove sanzioni, restando esperibile unicamente la richiesta di indennizzo monetario entro sei mesi.
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Spazio in cella e indennizzo per detenzione inumana
Un detenuto in regime di semilibertà ha presentato reclamo per ottenere l'indennizzo per detenzione inumana relativo al periodo trascorso in diversi istituti penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda accertando che gli istituti garantivano uno spazio calpestabile superiore a tre metri quadrati a persona, luce naturale, riscaldamento, bagni separati e accesso a regolari attività all'aperto. Il recluso ha quindi promosso ricorso per cassazione sostenendo la violazione dei diritti fondamentali della persona. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici hanno chiarito che le condizioni di vita in cella non avevano superato la soglia minima di gravità richiesta per configurare un trattamento lesivo e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Proroga trattenimento al CPR: nulla se ignora la salute
La Questura ha richiesto la proroga del trattenimento al CPR di Macomer per un cittadino straniero, a seguito di un respingimento alla frontiera. Lo Straniero ha documentato gravi condizioni di salute e malessere psicologico, sollecitando un trasferimento per cure adeguate. Il Giudice di Pace ha concesso la proroga per tre mesi, affermando solo che il trasferimento non dipendeva dall'Ufficio Immigrazione e omettendo qualsiasi valutazione sullo stato psicofisico dell'interessato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dello Straniero. I giudici supremi hanno chiarito che il magistrato non può limitarsi a formule stereotipate, ma deve verificare in concreto la compatibilità delle condizioni di salute con la restrizione della libertà personale. La Corte ha cassato il decreto senza rinvio, negando l'autorizzazione alla proroga.
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Incompatibilità con il regime carcerario e ritardi sanitari
Un detenuto ha richiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, sostenendo la presenza di un complesso quadro patologico e i ritardi nell'esecuzione di un intervento chirurgico specialistico esterno. Il Tribunale del riesame ha respinto l'istanza e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, escludendo l'incompatibilità con il regime carcerario. I giudici hanno chiarito che i ritardi nelle liste di attesa degli ospedali pubblici non dipendono dall'amministrazione penitenziaria e colpirebbero il paziente anche in stato di libertà. Inoltre, il presidio carcerario assicura un costante monitoraggio clinico e le necessarie terapie riabilitative, senza rischi di aggravamento.
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Risarcimento per detenzione inumana: no alle istanze generiche
Un condannato in detenzione domiciliare ha presentato un reclamo per ottenere il risarcimento per detenzione inumana e la riduzione di pena per il periodo passato in tre diverse carceri. Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato subito inammissibile la richiesta perché il richiedente non ha specificato i periodi trascorsi nelle strutture né i dettagli concreti delle presunte violazioni. L'uomo ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo la competenza della magistratura di sorveglianza. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso. L'istanza priva di date precise e descrizioni puntuali delle condizioni carcerarie sofferte non permette alcuna verifica e determina l'inammissibilità immediata dell'atto, con condanna alle spese e a una sanzione economica.
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Mandato di arresto europeo e carceri: stop alla consegna
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un soggetto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Grecia per gravi reati. La Corte di Appello aveva acconsentito alla consegna all'estero senza verificare adeguatamente il sovraffollamento carcerario e la disponibilità dello spazio minimo vitale di tre metri quadrati per detenuto nelle carceri greche. La Suprema Corte ha chiarito che i giudici italiani devono compiere un vaglio critico e individualizzato sulle reali condizioni detentive per escludere rischi di trattamenti inumani e degradanti. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato l'estradizione con rinvio per una nuova e rigorosa valutazione.
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Proroga del 41-bis: tempo in carcere e clan attivo
Un detenuto all'ergastolo per mafia ha impugnato il decreto ministeriale che disponeva la proroga del 41-bis nei suoi confronti per ulteriori due anni. La difesa ha sostenuto l'assenza di elementi recenti attestanti un pericolo attuale di collegamento con l'esterno, invocando anche la condotta tenuta in carcere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. I giudici hanno chiarito che la proroga del 41-bis è pienamente legittima quando la cosca di appartenenza resta operativa, i familiari stretti risultano coinvolti in reati di mafia e il detenuto non mostra segnali di dissociazione né partecipa al percorso rieducativo.
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