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Art. 3 Convenzione EDU — Sezione Prima Penale

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233 provvedimenti

Altri anni per Art. 3 Convenzione EDU

Differimento della pena per motivi di salute: salute contro carcere
Il Tribunale di sorveglianza aveva negato a un detenuto, affetto da grave trombosi venosa profonda, il differimento della pena per motivi di salute o la detenzione domiciliare, ritenendo le patologie gestibili in carcere. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, annullando la decisione. I giudici di legittimità hanno stabilito che il tribunale non ha valutato l'impatto concreto del regime carcerario sulla salute del malato. In particolare, ha ignorato le relazioni mediche che segnalavano gravi rischi legati ai ritardi logistici nei trasferimenti ospedalieri. La Cassazione ha chiarito che il diritto alla salute e il divieto di trattamenti disumani impongono un bilanciamento concreto tra sicurezza pubblica e cure necessarie, ordinando un nuovo esame del caso.
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Spazio minimo in cella: cella stretta ma risarcimento negato
Il Detenuto ha proposto ricorso lamentando condizioni di detenzione inumane nel carcere di Napoli Secondigliano. Nonostante disponesse di uno spazio individuale di 3,53 metri quadrati, lamentava l'assenza di bidet e di aerazione nel bagno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, quando lo spazio minimo in cella è compreso tra tre e quattro metri quadrati, eventuali carenze igieniche possono essere compensate da fattori positivi. Nel caso specifico, la presenza di una grande finestra apribile, la possibilità di fare docce frequenti e le ore trascorse fuori dalla cella costituiscono fattori compensativi sufficienti a escludere la violazione dei diritti fondamentali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Calcolo dello spazio minimo in cella: letto singolo incluso
Il Detenuto ha presentato una nuova richiesta di risarcimento per le condizioni di sovraffollamento subite in carcere, sostenendo che un recente cambio di orientamento dei giudici imponesse di escludere il letto singolo dal calcolo dello spazio calpestabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il letto singolo non riduce la libertà di movimento come una parete. Di conseguenza, lo spazio occupato dal letto singolo non va sottratto dal calcolo dello spazio minimo in cella, fissato a tre metri quadrati. Il Detenuto perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Regime carcerario 41-bis: il tempo non cancella la pericolosità
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del Regime carcerario 41-bis per un esponente di vertice di un'associazione mafiosa, condannato all'ergastolo. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il lungo tempo trascorso in carcere e il mutamento del contesto criminale avessero azzerato la pericolosità del detenuto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la misura ha una funzione preventiva e non punitiva. Per disporre la proroga non serve dimostrare un ruolo attivo attuale nella cosca, ma basta la persistente capacità di mantenere contatti con l'esterno, desumibile dall'elevato spessore criminale originario e dalla mancanza di un reale ravvedimento o di dissociazione. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Spazio minimo vitale in carcere: no al risarcimento ripetuto
Il Detenuto ha richiesto un indennizzo per aver espiato la pena in condizioni di sovraffollamento carcerario a Padova. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda perché identica a una precedente già respinta. Il ricorrente ha impugnato la decisione sostenendo che una successiva sentenza delle Sezioni Unite costituisse un elemento di novità idoneo a superare il blocco della decisione precedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la pronuncia delle Sezioni Unite non ha introdotto criteri nuovi sul calcolo dello spazio minimo vitale in carcere, ma ha solo confermato l'orientamento consolidato che esclude i letti a castello dal computo. Di conseguenza, in assenza di reali novità, opera la preclusione del giudicato esecutivo.
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Trattamento carcerario inumano: indennizzo anche con cella aperta
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un ex detenuto a ricevere un indennizzo di oltre 7.000 euro per aver subito un trattamento carcerario inumano. L'uomo è stato ristretto per ben 878 giorni in una cella con uno spazio individuale di appena 2,6 metri quadrati, inferiore alla soglia minima di tre metri quadrati. Il Ministero della Giustizia ha contestato la decisione, sostenendo la presenza di fattori compensativi come la custodia aperta e le attività lavorative. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la lunga durata della detenzione impedisce di considerare compensate le gravose limitazioni di spazio.
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Spazio in cella: quando non vi è trattamento inumano e degradante
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo di un detenuto che chiedeva un risarcimento maggiore per lo spazio ridotto in cella, compreso tra tre e quattro metri quadrati, lamentando un trattamento inumano e degradante dovuto a carenze igieniche e mancanza di acqua calda. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto. I giudici hanno chiarito che, per spazi superiori a tre metri quadrati, non scatta la presunzione automatica di violazione, ma occorre una valutazione globale. Nel caso specifico, le celle erano riscaldate, ventilate e dotate di servizi igienici funzionanti, escludendo così qualsiasi violazione dei diritti fondamentali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Spazio minimo detentivo: quando la cella non è disumana
Il Detenuto ha richiesto una riduzione della pena per aver subito condizioni di carcerazione degradanti, lamentando l'insufficienza dello spazio individuale nella sua cella. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di sorveglianza. I giudici hanno chiarito che lo spazio minimo detentivo di tre metri quadrati deve essere calcolato sulla superficie calpestabile, escludendo i servizi igienici e i mobili fissi come i letti a castello. Nel caso specifico, il ricorrente disponeva di 3,69 metri quadrati di spazio calpestabile individuale e poteva trascorrere otto ore al giorno fuori dalla cella. Di conseguenza, non si è verificata alcuna violazione dei diritti fondamentali del detenuto, che è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Proroga del regime differenziato: il tempo non cancella il legame
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto condannato all'ergastolo contro la proroga del regime differenziato (41-bis). Il ricorrente sosteneva l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e contestava l'applicazione retroattiva delle norme sul cumulo delle pene. La Suprema Corte ha stabilito che la proroga del regime differenziato è legittima se basata su elementi concreti, come i colloqui monitorati con i familiari, che dimostrano la persistente capacità di mantenere contatti con il clan. Inoltre, ha chiarito che il principio della "pena unica" consente di mantenere il regime speciale anche se la parte di pena per i reati ostativi è già stata espiata, senza che ciò violi il principio di irretroattività o i diritti fondamentali. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Spazio minimo pro capite in cella: no a sconti teorici
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di risarcimento di un detenuto per presunto sovraffollamento carcerario. Il calcolo dello spazio minimo pro capite, al netto di arredi fissi e letti a castello, superava infatti i tre metri quadrati. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che si dovesse detrarre anche la superficie occupata da eventuali letti singoli inamovibili. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente non ha dimostrato la presenza effettiva di letti singoli nella sua cella, formulando una contestazione puramente astratta. Di conseguenza, il detenuto perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Detenzione inumana e degradante: tra rigore e mero disagio
Il Detenuto, sottoposto al regime del 41-bis, ha richiesto un risarcimento lamentando una detenzione inumana e degradante a causa di carenze strutturali nelle carceri di Saluzzo, Tolmezzo e Novara (mancanza di acqua calda in cella, limitazioni all'ora d'aria, videosorveglianza). Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda, ritenendo tali condizioni semplici disagi insiti nel regime speciale e non lesivi della dignità. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il risarcimento spetta solo se la sofferenza supera la normale afflittività della pena, mentre i meri disagi temporanei o strutturali compensati da altri servizi (come le docce calde comuni) non configurano una violazione dei diritti fondamentali.
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Detenzione inumana e degradante: il confine tra disagio e danno.
Il Detenuto ha richiesto un risarcimento lamentando una detenzione inumana e degradante presso il carcere di Lecce, a causa della mancanza di acqua calda in cella, riscaldamento insufficiente e assenza di aerazione nei bagni. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda, rilevando che l'acqua calda era fruibile nelle docce comuni, il riscaldamento era garantito da termosifoni e l'aerazione era assicurata da un impianto forzato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che i semplici disagi quotidiani non costituiscono una violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Per configurare una detenzione inumana e degradante, le sofferenze devono superare la normale afflittività della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Risarcimento per disumana carcerazione: no ai termini scaduti
Il Detenuto ha richiesto il risarcimento per disumana carcerazione per un periodo di detenzione già interamente scontato tra il 2012 e il 2017. Il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda per tardività. Il Detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la successiva emissione di un provvedimento di cumulo delle pene avesse riaperto i termini per presentare la richiesta. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'unificazione delle pene non riapre i termini per chiedere l'indennizzo per periodi di detenzione già conclusi sotto un diverso titolo esecutivo. Inoltre, per chi ha già finito di espiare la pena, la competenza spetta al Tribunale civile e non al Magistrato di Sorveglianza.
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Proroga del regime di 41-bis: sicurezza contro difesa del boss
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un detenuto, esponente di vertice di un clan mafioso, contro la proroga del regime di 41-bis. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato la misura basandosi sul ruolo apicale del soggetto, su colloqui criptici con i familiari e sull'assenza di segni di ravvedimento. La difesa contestava l'uso di informative di polizia e la presunta disgregazione del clan. La Suprema Corte ha ribadito che la proroga del regime di 41-bis ha una finalità puramente preventiva e inibitoria, volta a impedire il ripristino dei collegamenti con l'esterno, e non richiede la prova di un'affiliazione attuale e attiva. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Spazio minimo in cella: il letto singolo va sempre sottratto
Il Detenuto ha richiesto un risarcimento per aver scontato la pena in celle sovraffollate. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato parzialmente la domanda, includendo nel calcolo della superficie disponibile lo spazio occupato dal letto singolo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, stabilendo che per determinare lo spazio minimo in cella (pari a tre metri quadrati a persona) occorre sottrarre anche la superficie occupata dal letto singolo. Questo arredo, infatti, riduce lo spazio calpestabile necessario al movimento. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione precedente e ha ordinato un nuovo esame del caso.
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Ammissione alla semilibertà: no al trafficante che si giustifica
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il diniego del Tribunale di Sorveglianza all'ammissione alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Il ricorrente, condannato per associazione finalizzata al traffico di esseri umani e sfruttamento di donne, mostrava un atteggiamento volto a minimizzare le proprie responsabilità. I giudici hanno confermato la legittimità del diniego basandosi sui pareri negativi della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Distrettuale Antimafia, oltre che sulla relazione della Casa Circondariale che evidenziava la necessità di approfondire la personalità del soggetto. La Suprema Corte ha ribadito che l'ammissione alla semilibertà richiede una valutazione complessiva della personalità e un effettivo percorso di ravvedimento, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Regime di 41-bis: visite mediche tra sicurezza e dignità
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione che vietava il controllo uditivo generalizzato durante le visite mediche di un detenuto sottoposto al Regime di 41-bis. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la sorveglianza durante le visite mediche deve essere normalmente solo visiva (dall'esterno della stanza) per tutelare la dignità e la riservatezza della persona. L'estensione al controllo uditivo o la presenza visiva durante il denudamento non possono essere applicate in via automatica a tutti i detenuti in tale regime speciale, ma richiedono una motivazione specifica e individualizzata, legata a un concreto pericolo di violenza o fuga del singolo soggetto.
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Regime carcerario 41-bis: dissociazione inutile contro il rigore
La Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime carcerario 41-bis per un esponente di vertice di un noto clan camorristico. Il detenuto aveva contestato il provvedimento sostenendo di essersi dissociato dall'organizzazione criminale durante un interrogatorio. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto tale dissociazione non decisiva e potenzialmente strumentale a ottenere sconti di pena. La Suprema Corte ha chiarito che il regime carcerario 41-bis ha una funzione puramente preventiva e mira a impedire i contatti tra il detenuto e l'ambiente criminale esterno. Di conseguenza, non serve dimostrare l'affiliazione attuale, ma basta il ragionevole pericolo che il soggetto possa ristabilire i collegamenti con il clan se sottoposto al regime carcerario ordinario. Il ricorso è stato quindi rigettato.
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Regime carcerario 41-bis: confermato il rigetto per il boss
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un detenuto condannato all'ergastolo per associazione mafiosa contro la proroga del regime carcerario 41-bis. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione sulla sua attuale pericolosità, considerando il tempo trascorso e la risalenza dei reati. La Suprema Corte ha invece confermato la legittimità del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. I giudici hanno chiarito che il regime carcerario 41-bis ha una finalità puramente preventiva e non punitiva, volta a impedire contatti con il clan di provenienza. Per la sua applicazione o proroga non serve dimostrare l'affiliazione attuale, ma basta la ragionevole presunzione del mantenimento dei legami criminali, desumibile dal pregresso ruolo di vertice e dall'assenza di elementi di effettivo ravvedimento. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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Proroga del regime di 41-bis: no al ricorso del mafioso non capo
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del regime di 41-bis per Il Detenuto, condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed estorsione. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la decisione fosse priva di motivazione reale e non considerasse il suo ruolo non direttivo all'interno della cosca. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la proroga del regime di 41-bis ha una finalità preventiva e inibitoria, volta a impedire contatti con l'esterno. Per l'applicazione della misura non serve un ruolo di comando, ma basta un forte legame con il gruppo criminale (affectio societatis). Di conseguenza, Il Detenuto perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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