Una banca ha avviato un'azione revocatoria contro una coppia (Il Lavoratore e La Coniuge) per rendere inefficaci la vendita di un immobile e la costituzione di un fondo patrimoniale. È intervenuta anche una Curatela fallimentare, creditrice de La Coniuge. Il Tribunale ha accolto la domanda. In appello, la Curatela ha rinunciato alla sua azione contro La Coniuge. La Corte d'Appello ha dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio. La Cassazione, accogliendo il ricorso de La Coniuge, ha chiarito che la rinuncia di una sola parte intervenuta non può causare l'estinzione dell'intero giudizio, ma solo l'estinzione parziale del giudizio tra le parti che hanno rinunciato e accettato. La causa è stata rinviata per decidere sul merito delle altre domande.
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