Un imprenditore, garante per un ingente debito societario, trasferisce la propria quota della casa coniugale alla moglie durante la separazione consensuale. La società creditrice agisce con un'Azione revocatoria per rendere inefficace il trasferimento. La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito, stabilendo che l'atto, sebbene inserito in un accordo di separazione, ha di fatto ridotto la garanzia patrimoniale del debitore. La consapevolezza della moglie del pregiudizio arrecato al creditore è stata provata tramite presunzioni, come il rapporto di coniugio e la tempistica dell'operazione. L'Azione revocatoria è stata quindi accolta.
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