Un creditore ha promosso un'azione revocatoria ordinaria per contestare il trasferimento di beni immobili effettuato dal debitore alla coniuge in sede di separazione. La Corte d'Appello aveva respinto le doglianze ritenendole inammissibili e infondate, sostenendo che non fosse stata provata la consapevolezza del danno e che il patrimonio del debitore fosse comunque capiente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del creditore. I giudici di legittimità hanno chiarito che, se il giudice dichiara inammissibile un motivo di appello, non può poi pronunciarsi sul merito. Inoltre, l'appello del creditore era sufficientemente specifico, poiché contestava la reale consistenza del patrimonio considerando i debiti complessivi. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.
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