La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una Società Acquirente contro la sentenza che aveva accolto la revocatoria fallimentare di una compravendita immobiliare. La procedura di fallimento della Società Venditrice aveva contestato la vendita per via di un forte squilibrio di valore tra le prestazioni, superiore a un quarto. La Suprema Corte ha confermato che, in caso di sproporzione evidente nei contratti conclusi nell'anno anteriore al fallimento, la conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'acquirente si presume per legge. Spetta all'acquirente dimostrare la propria totale ignoranza del dissesto finanziario del venditore. Non avendo la Società Acquirente fornito prove concrete sui lavori di completamento dell'immobile che avrebbero giustificato il prezzo ridotto, né dimostrato la propria buona fede, la vendita è stata definitivamente revocata.
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