Guida all’azione revocatoria ordinaria nei debiti solidali
La tutela del credito incontra spesso ostacoli quando il debitore cerca di proteggere i propri beni. L’azione revocatoria ordinaria tutela i creditori contro gli atti che impoveriscono la garanzia patrimoniale. Un caso frequente riguarda la costituzione del fondo patrimoniale da parte di debitori solidali. Quando più persone rispondono insieme per il medesimo debito, sorgono dubbi sui limiti dell’azione dei creditori. La Corte di Cassazione ha chiarito che ogni condebitore risponde autonomamente e non può difendersi invocando la solvibilità degli altri.
La vicenda e la costituzione dei fondi patrimoniali
Tre debitori solidali, legati da vincoli di parentela, hanno costituito tre fondi patrimoniali distinti nello stesso giorno davanti al medesimo notaio. Con questi atti, i soggetti hanno vincolato i propri beni immobiliari ai bisogni delle rispettive famiglie. Pochi mesi prima, uno dei soggetti aveva smesso di pagare regolarmente le rate di un mutuo concesso da un istituto bancario.
Le società creditrici e cessionarie del credito hanno promosso il giudizio per rendere inefficaci i tre fondi. Il patrimonio residuo dei debitori non consentiva di soddisfare per intero le somme dovute. I debitori si sono difesi affermando che il patrimonio complessivo degli altri condebitori fosse sufficiente a saldare i crediti vantati.
L’autonomia del singolo debitore solidale
La regola generale stabilisce che ogni debitore risponde dell’adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri. Nelle obbligazioni solidali passive, il creditore ha la piena facoltà di scegliere il singolo debitore a cui richiedere l’intero pagamento. Tra il creditore e ciascun debitore esiste un rapporto giuridico autonomo e distinto.
Il creditore non ha l’obbligo di verificare se gli altri coobbligati possiedano beni sufficienti. Di conseguenza, il debitore che compie un atto dispositivo sul proprio patrimonio pregiudica direttamente la garanzia del creditore verso di sé. La presenza di altri debitori facoltosi non esclude il danno patrimoniale causato dal singolo atto.
Le motivazioni sulla corretta applicazione dell’azione revocatoria ordinaria
I giudici di legittimità hanno respinto le censure dei debitori confermando la decisione d’appello. La Cassazione ha ribadito che il danno subito dal creditore si valuta considerando unicamente il patrimonio del debitore convenuto in giudizio. Il creditore non deve provare la difficoltà di soddisfarsi tramite gli altri condebitori solidali estranei all’atto.
Nel caso specifico, i debitori avevano un coinvolgimento diretto nella gestione dei rapporti societari con la banca. Inoltre, la stipula contestuale dei tre fondi patrimoniali davanti allo stesso notaio ha dimostrato la consapevolezza del danno arrecato. L’insorgenza del credito coincide con il momento della concessione del finanziamento bancario e non con i successivi prelievi.
Le conclusioni della Cassazione sulla revoca dei beni
La Suprema Corte ha confermato in via definitiva l’inefficacia dei fondi patrimoniali rispetto alle ragioni creditorie. I debitori solidali hanno perso la causa e hanno ricevuto la condanna al rimborso delle spese processuali in favore delle società creditrici controricorrenti. I beni conferiti nei fondi patrimoniali restano quindi aggredibili mediante esecuzione forzata per il recupero dei debiti bancari.
Il creditore deve verificare la solvibilità di tutti i debitori prima di agire in revocatoria
No, il creditore può agire direttamente contro il debitore che ha sottratto i propri beni, senza dover controllare le disponibilità economiche degli altri condebitori solidali.
La costituzione di un fondo patrimoniale protegge sempre la casa dai debiti
La costituzione non protegge la casa se il creditore dimostra che l’atto impoverisce la garanzia del proprio credito sorto prima del vincolo familiare.
Quando sorge il credito bancario ai fini della revoca degli atti
Il credito sorge nel momento in cui la banca mette a disposizione la somma o concede il finanziamento, non nel momento del prelievo materiale del denaro.