L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di navigazione l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% sulle escursioni marittime, richiedendo l'aliquota ordinaria al 21%. Il Fisco ha evidenziato che le uscite in barca non costituivano un semplice trasporto di passeggeri, ma un pacchetto turistico complesso comprendente aperitivi, musica a bordo, soste per il bagno e spiegazione dei luoghi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, stabilendo che spettava al contribuente dimostrare i requisiti per beneficiare dell'aliquota IVA agevolata. Secondo i giudici, i servizi ricreativi aggiuntivi offerti non erano accessori, ma trasformavano l'attività in un servizio turistico unitario soggetto ad aliquota ordinaria. Di conseguenza, la società deve versare le maggiori imposte accertate e le spese di giudizio.
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