Un contribuente ha impugnato l'atto con cui l'amministrazione finanziaria ha iscritto un'ipoteca su un immobile inserito in un fondo patrimoniale a garanzia di debiti tributari da imposte sul reddito. Il ricorrente sosteneva che il debito derivasse dalla propria attività professionale individuale, risultando estraneo ai bisogni familiari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità dell'ipoteca su fondo patrimoniale. I giudici hanno chiarito che l'onere della prova grava sul debitore, il quale deve dimostrare l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia e la consapevolezza del creditore su tale estraneità. Poiché il reddito d'impresa sostiene la vita familiare, i relativi debiti fiscali sono considerati inerenti. Inoltre, il Fisco può iscrivere ipoteca senza dover prima promuovere un'azione revocatoria. Il contribuente ha subito la condanna alle spese legali.
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