Un agente di commercio ha contestato avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA, relativi a costi considerati non inerenti o derivanti da operazioni inesistenti. Il contribuente ha invocato il `giudicato esterno tributario`, sostenendo che precedenti sentenze avessero già riconosciuto la deducibilità di spese simili per altri anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il `giudicato esterno tributario` non si applica automaticamente alle spese deducibili, poiché la loro inerenza è una valutazione annuale e variabile. Spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza e inerenza delle operazioni, non essendo sufficiente la sola fattura, soprattutto in presenza di indizi che suggeriscono operazioni fittizie e commistione tra le parti.
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