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Art. 2113 Codice Civile

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223 provvedimenti

Verbale di conciliazione: la firma non copre i danni futuri
Un Lavoratore ha accettato il licenziamento e l'assunzione presso un'altra azienda, garantita dall'ex datore di lavoro, firmando un verbale di conciliazione. La nuova azienda è fallita poco dopo. Il Lavoratore ha chiesto il risarcimento dei danni all'ex datore per aver scelto un partner insolvente, violando i doveri di correttezza. La Corte d'Appello ha respinto la domanda ritenendo che il verbale di conciliazione precludesse ogni pretesa. La Cassazione ha ribaltato la decisione stabilendo che l'azione risarcitoria per violazione della buona fede è esterna all'accordo transattivo e non può ritenersi rinunciata se il danno non era conoscibile al momento della firma. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alle bollette scontate
Un gruppo di ex dipendenti e superstiti ha impugnato la revoca delle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica decisa dall'Azienda. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimo il recesso dell'Azienda dall'accordo a tempo indeterminato, escludendo l'esistenza di diritti quesiti. Successivamente, i ricorrenti hanno presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'Azienda. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo e compensato le spese tra le parti.
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Agevolazioni tariffarie: perché i pensionati perdono lo sconto
Un gruppo di ex dipendenti in pensione ha fatto causa all'Azienda per mantenere le agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica, previste dai vecchi contratti collettivi. L'Azienda aveva infatti cancellato il beneficio dopo aver disdettato gli accordi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei pensionati. I giudici hanno chiarito che lo sconto sulla bolletta non ha natura retributiva, poiché non è legato alla qualità o quantità del lavoro svolto. Inoltre, non si tratta di un diritto quesito (un diritto ormai acquisito e intoccabile), ma di una semplice aspettativa che può essere modificata o eliminata dai successivi contratti collettivi o dal recesso unilaterale dell'Azienda. Di conseguenza, i pensionati perdono la causa e devono pagare le spese di giudizio.
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Agevolazioni tariffarie dipendenti: scontro e rinuncia finale
Un gruppo di ex dipendenti ha contestato la cancellazione delle agevolazioni tariffarie dipendenti sull'energia elettrica, decisa unilateralmente dall'Azienda tramite disdetta di accordi collettivi a tempo indeterminato. La Corte d'Appello ha ritenuto legittimo il recesso dell'Azienda, escludendo l'esistenza di diritti quesiti poiché il beneficio non costituiva un corrispettivo diretto del lavoro svolto. Nel corso del giudizio di Cassazione, i ricorrenti hanno presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dall'Azienda. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, compensando le spese di giudizio.
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Revoca agevolazioni tariffarie: pensionati contro azienda
Un gruppo di ex dipendenti in pensione ha fatto causa alla propria ex azienda, una grande società energetica, contestando la revoca agevolazioni tariffarie sulla fornitura di elettricità domestica. L'azienda aveva infatti disdetto l'accordo collettivo che prevedeva questo storico beneficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei pensionati, stabilendo che lo sconto sulle bollette non costituisce una forma di retribuzione legata alla prestazione lavorativa, ma un semplice beneficio assistenziale. Di conseguenza, non si tratta di un diritto quesito (un diritto ormai acquisito e intoccabile). Trattandosi di un accordo a tempo indeterminato, l'azienda poteva legittimamente recedere in modo unilaterale, rispettando i principi di correttezza. Gli ex dipendenti hanno quindi perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese legali.
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Riscatto della previdenza complementare: sì dopo l’accordo
Un ex dipendente bancario, dopo aver firmato un accordo transattivo con l'azienda per la risoluzione del rapporto di lavoro, si è visto negare la pensione integrativa per mancanza di requisiti. Ha quindi richiesto il riscatto della previdenza complementare, ossia la restituzione dei contributi accumulati. L'azienda e il fondo pensione si sono opposti, sostenendo che l'accordo iniziale avesse natura tombale e precludesse ogni pretesa. La Corte di Cassazione ha invece dato ragione al lavoratore, stabilendo che la transazione sul rapporto di lavoro non si estende ai diritti previdenziali integrativi, a meno di una rinuncia esplicita. Inoltre, il riscatto della previdenza complementare spetta anche nei fondi a prestazione definita al momento della cessazione del rapporto, rappresentando un diritto autonomo e inderogabile rispetto alla pensione stessa.
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Pensione integrativa: la liquidazione esclude la rivalutazione
Un gruppo di ex dipendenti bancari ha richiesto il pagamento di differenze sulla pensione integrativa per il periodo 2013-2017, basandosi su un precedente giudicato che riconosceva loro la perequazione automatica. Tuttavia, i lavoratori avevano precedentemente scelto di convertire la propria pensione mensile in un capitale unico tramite la capitalizzazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei pensionati rimasti in causa, confermando che la scelta di ricevere la pensione integrativa sotto forma di liquidazione in un'unica soluzione estingue definitivamente il rapporto previdenziale periodico. Di conseguenza, viene meno anche il diritto a richiedere successivi adeguamenti o perequazioni mensili, poiché non esiste più una rendita periodica da rivalutare. Alcuni ricorrenti hanno invece conciliato la lite prima della decisione.
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Demansionamento consensuale: valido l’accordo per salvare il posto
Un dirigente bancario ha contestato il demansionamento e la riduzione dello stipendio decisi dall'azienda a seguito di una crisi e di una fusione societaria. Il lavoratore aveva firmato un accordo in sede protetta accettando un inquadramento inferiore pur di conservare l'occupazione, ma successivamente si era dimesso lamentando un ulteriore demansionamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente. I giudici hanno stabilito che i contratti collettivi successivi possono peggiorare il trattamento economico precedente e che l'accordo di demansionamento firmato in sede protetta è pienamente valido se finalizzato a salvare il posto di lavoro. Inoltre, le nuove mansioni assegnate erano compatibili con il livello contrattuale pattuito.
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Diritti di segreteria dei segretari comunali: stop se distaccati
Due segretari comunali, temporaneamente distaccati presso un'agenzia nazionale e una scuola di formazione, hanno chiesto il pagamento dei diritti di segreteria dei segretari comunali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che tali compensi spettano solo se si esercita concretamente la funzione rogante (di firma dei contratti) presso l'ente locale. La Corte ha stabilito che i diritti di segreteria dei segretari comunali non costituiscono una componente fissa dello stipendio. Inoltre, la Cassazione ha dichiarato nulle sia la delibera dell'agenzia sia la successiva conciliazione che riconoscevano tali somme, poiché nel pubblico impiego il trattamento economico è regolato esclusivamente dai contratti collettivi nazionali e non può essere modificato da accordi individuali o unilaterali contrari alla legge. I lavoratori hanno quindi perso definitivamente la causa.
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Diritto all’assunzione: l’accordo sindacale non basta senza prove
Una lavoratrice ha richiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assunzione presso una nuova compagnia aerea, basandosi su un accordo collettivo siglato dai sindacati per assorbire il personale di una società in amministrazione straordinaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno chiarito che l'accordo collettivo non costituiva un contratto a favore di terzi, poiché i beneficiari non erano determinabili automaticamente. Inoltre, la lavoratrice non ha assolto l'onere della prova: non ha dimostrato di possedere requisiti superiori rispetto ai colleghi assunti, omettendo in particolare di documentare la propria situazione relativa ai carichi familiari, uno dei criteri di scelta concordati. Di conseguenza, la richiesta di assunzione e il risarcimento del danno sono stati definitivamente respinti.
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Contratto a termine: l’accordo in tribunale non salva l’azienda
Un lavoratore, dopo aver quasi raggiunto il limite massimo di 36 mesi con un contratto a termine presso un'azienda, firma un verbale di conciliazione davanti al giudice. L'accordo prevede un'ulteriore assunzione a tempo determinato che supera il tetto dei 36 mesi e la rinuncia a qualsiasi futura contestazione. Successivamente, il lavoratore impugna l'accordo. La Corte di Cassazione dà ragione al lavoratore, confermando la nullità del nuovo contratto a termine. I giudici chiariscono che in sede di conciliazione non si può rinunciare a diritti futuri non ancora sorti (come l'illegittimità del superamento dei 36 mesi). Inoltre, l'ulteriore contratto in deroga ai limiti temporali può essere stipulato esclusivamente presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e non in sede giudiziale. L'azienda viene condannata a risarcire il dipendente con dodici mensilità e a pagare le spese processuali.
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Contratto a tempo determinato: la Cassazione salva il lavoratore
Un autista ha lavorato per un'azienda tramite contratti di somministrazione e, successivamente, con un contratto a tempo determinato. Il lavoratore ha fatto causa chiedendo la trasformazione del rapporto in un impiego a tempo indeterminato, contestando la genericità dei motivi dell'assunzione. La Corte d'Appello ha dichiarato fuori tempo massimo la richiesta sui primi contratti e inammissibile la contestazione sul secondo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che i termini per contestare i vecchi contratti erano stati prorogati dalla legge e che la contestazione sui motivi del nuovo contratto a tempo determinato non era una domanda nuova, ma una semplice precisazione della difesa. La causa dovrà quindi essere riesaminata.
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Differenze retributive: la quietanza non cancella i diritti
Tre ex dipendenti hanno chiesto il ricalcolo dell'indennità di buonuscita e dell'assegno pensionabile, pretendendo il pagamento di differenze retributive. Le aziende datrici di lavoro si sono opposte, sostenendo che un precedente accordo sindacale di risoluzione del rapporto e una quietanza firmata dai lavoratori precludessero ogni pretesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle aziende. I giudici hanno chiarito che una precedente sentenza definitiva (giudicato) aveva già accertato il diritto dei lavoratori ai ricalcoli. Inoltre, la firma di una generica quietanza liberatoria al momento del licenziamento non equivale a una transazione (rinuncia ai propri diritti), ma rappresenta una semplice dichiarazione di aver ricevuto una somma, lasciando impregiudicato il diritto di chiedere le differenze retributive spettanti. Le aziende sono state condannate a pagare le spese di giudizio.
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Interposizione fittizia di manodopera: la firma sindacale vince
Il Lavoratore ha agito in giudizio lamentando un'illecita interposizione fittizia di manodopera. Ha sostenuto di aver lavorato formalmente per una cooperativa appaltatrice, ma di aver svolto le proprie mansioni esclusivamente a favore di una nota società di spedizioni, reale utilizzatrice della prestazione. Il Lavoratore chiedeva quindi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con quest'ultima. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, rilevando sia la validità di un precedente verbale di conciliazione sindacale con cui il dipendente aveva rinunciato a ogni pretesa, sia la totale genericità delle prove fornite sulla presunta frode. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del Lavoratore, poiché le contestazioni sull'accordo transattivo erano generiche e non è stata fornita alcuna prova concreta dell'illecito appalto.
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Verbale di conciliazione sindacale: quando la firma è definitiva
Il Lavoratore, impiegato presso diverse cooperative per svolgere attività presso un'azienda committente, ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato diretto con quest'ultima, contestando la legittimità dell'appalto. Ha inoltre impugnato un verbale di conciliazione sindacale firmato nel 2010, sostenendo che contenesse solo rinunce a suo sfavore e che l'assistenza del sindacalista non fosse stata effettiva. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Lavoratore. I giudici hanno confermato la validità dell'accordo conciliativo, chiarendo che la presenza del rappresentante sindacale garantisce la piena consapevolezza del lavoratore, rendendo l'atto non più impugnabile oltre i termini. Di conseguenza, il Lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Cessazione della materia del contendere: l’accordo batte la causa
Una lavoratrice ha fatto causa a un'azienda per ottenere il risarcimento dei danni pari alle retribuzioni non percepite. Dopo la sentenza d'appello, che ha parzialmente accolto le sue richieste, la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in sede sindacale, risolvendo definitivamente la controversia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'accordo negoziale ha travolto e privato di efficacia la sentenza impugnata. Di conseguenza, i giudici hanno disposto la compensazione delle spese di lite e hanno escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa non si è conclusa con un rigetto o una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
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Conciliazione sindacale finta: l’azienda deve pagare 47mila euro
Un lavoratore ha svolto attività subordinata per un'azienda dal 2000 al 2010. Al termine del rapporto, le parti hanno firmato un verbale di conciliazione. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo tale accordo per mancanza di un'effettiva assistenza sindacale, accertando il rapporto subordinato e condannando l'azienda a pagare differenze retributive e TFR. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda. I giudici hanno confermato che la conciliazione sindacale è valida solo se il rappresentante sindacale fornisce un supporto reale e concreto al lavoratore durante la firma, e non una semplice firma su un modulo precompilato. Di conseguenza, l'azienda deve pagare oltre 47.000 euro al lavoratore.
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Diritto al buono pasto: l’Azienda vince sul dipendente turnista
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda contro la decisione che riconosceva a un dipendente turnista il diritto al buono pasto. Il lavoratore sosteneva che la parziale sovrapposizione dei suoi turni con l'orario di mensa bastasse a far scattare il beneficio. La Suprema Corte ha invece chiarito che, in caso di sovrapposizione parziale, il diritto al buono pasto sorge solo se il dipendente dimostra l'impossibilità di pranzare o cenare a casa, calcolando i tempi di percorrenza. Inoltre, i giudici hanno stabilito che la precedente transazione firmata dal lavoratore, contenente una rinuncia generica a ogni pretesa futura, includeva anche i buoni pasto, contrariamente a quanto ritenuto nei gradi precedenti.
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Anzianità convenzionale o assunzione reale: decide la Cassazione
Un lavoratore, transitato in diverse società di riscossione tributi, chiedeva il ricalcolo del premio di una polizza assicurativa collettiva previsto dal contratto integrativo. Il dipendente pretendeva la misura massima del premio basandosi sulla propria anzianità convenzionale risalente al 1995. L'azienda eccepiva che il beneficio spettasse solo in base alla data di assunzione effettiva. La Corte d'Appello respingeva la domanda del lavoratore, applicando anche il blocco degli aumenti retributivi pubblici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'interpretazione dei contratti integrativi spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità, confermando che l'anzianità convenzionale non sostituisce la data di assunzione effettiva per il calcolo del premio. Il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Anzianità di servizio: il passato conta, anche per gli scatti retributivi
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'anzianità di servizio di un lavoratore deve includere tutti i periodi lavorati con contratti a tempo determinato, anche se successivi a un'assunzione a tempo indeterminato. Un Lavoratore aveva contestato la sua Azienda per non aver riconosciuto l'anzianità maturata con contratti precedenti, limitandola alla data di assunzione a tempo indeterminato. La Corte ha chiarito che l'anzianità è un "mero fatto giuridico" imprescrittibile e non può essere oggetto di rinuncia inconsapevole. Ha inoltre affermato che i periodi di lavoro part-time contribuiscono pienamente all'anzianità, sebbene l'importo degli scatti possa essere riproporzionato. L'Azienda deve quindi riconoscere l'intera anzianità e pagare gli scatti retributivi, salvo la prescrizione quinquennale per i crediti più datati.
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