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Art. 2113 Codice Civile

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223 provvedimenti

Trasferimento di azienda: accordo sindacale batte contestazione
Un lavoratore ha contestato il trasferimento di azienda del proprio ramo d'azienda, ritenendolo simulato e chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro con l'azienda cedente. Tuttavia, il lavoratore aveva precedentemente firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale. Con questo accordo, a fronte di una somma di denaro, egli aveva rinunciato a qualsiasi pretesa verso l'azienda cedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che l'accordo transattivo era pienamente valido e inoppugnabile. Di conseguenza, la firma del verbale preclude la possibilità di contestare la legittimità del trasferimento di azienda o di far valere presunti errori di diritto per annullare l'accordo stesso.
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Verbale di conciliazione: la firma cancella la causa di lavoro
Una lavoratrice, impiegata come informatore scientifico, ha contestato la cessione del proprio ramo d'azienda da parte della società datrice di lavoro a un'altra impresa, ritenendola fittizia. Tuttavia, la dipendente aveva precedentemente firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale. Con questo accordo, a fronte di una somma di denaro, la lavoratrice rinunciava a qualsiasi futura pretesa verso la società cedente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno stabilito che il verbale di conciliazione firmato in sede protetta è pienamente valido e inoppugnabile. Questo accordo preclude definitivamente la possibilità di contestare la cessione del ramo d'azienda o di richiedere il reintegro nel posto di lavoro originario. Vince l'azienda datrice di lavoro, che non deve riassumere la dipendente né risarcirla.
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Trasferimento di azienda: la firma sindacale blocca i ricorsi
Un gruppo di informatori scientifici ha impugnato il trasferimento di azienda da una multinazionale farmaceutica a un'altra società, sostenendo che l'operazione fosse simulata e nulla. Tuttavia, i lavoratori avevano precedentemente firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale, ricevendo una somma di denaro a titolo di transazione novativa e rinunciando a qualsiasi pretesa verso la società cedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che l'accordo conciliativo preclude la possibilità di contestare la validità della cessione. I giudici hanno stabilito che la rinuncia tombale firmata in sede protetta copre anche le contestazioni sulla legittimità del trasferimento di azienda, rendendo inammissibili le successive richieste di ripristino del rapporto di lavoro con la vecchia società.
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Vizi del consenso: l’accordo sindacale regge senza prove di dolo
Il Lavoratore ha impugnato un accordo conciliativo firmato in sede sindacale con l'ex datore di lavoro, sostenendo la presenza di vizi del consenso. Secondo il ricorrente, la società lo avrebbe indotto a firmare la risoluzione del rapporto con l'inganno, rassicurandolo falsamente sulla solidità finanziaria della nuova azienda presso cui sarebbe stato assunto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha chiarito che spetta al lavoratore dimostrare il dolo determinante della controparte. Nel caso specifico, il lavoratore aveva valide alternative alla firma e tempo sufficiente per informarsi sulla reale situazione economica della nuova società, escludendo così qualsiasi inganno idoneo a invalidare il consenso.
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Mobilità volontaria: sì al trasferimento, no al declassamento
Un dipendente pubblico ha ottenuto il trasferimento tramite mobilità volontaria da un Ministero a un altro. Tuttavia, nel nuovo contratto individuale, l'amministrazione di destinazione lo ha inquadrato in un livello professionale ed economico inferiore rispetto a quello precedentemente posseduto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che la mobilità volontaria garantisce la conservazione dei diritti acquisiti, inclusi l'anzianità di servizio e il trattamento economico. Di conseguenza, la clausola del contratto che prevedeva un inquadramento inferiore è nulla per violazione di norme imperative. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello per una nuova decisione.
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Superminimo individuale: l’azienda taglia, i dipendenti vincono
Un gruppo di dipendenti di una clinica medica ha richiesto il pagamento del "Superminimo individuale" fisso mensile, precedentemente stabilito da un accordo sindacale del 2000. L'Azienda aveva smesso di pagarlo nel 2014, esercitando un recesso unilaterale dall'accordo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la dicitura dell'accordo originario, che definiva l'emolumento come "parte integrante della retribuzione mensile", ha di fatto incorporato tale somma nei contratti individuali dei lavoratori. Di conseguenza, il datore di lavoro non poteva eliminarlo o ridurlo senza il consenso dei singoli dipendenti espresso in una sede protetta. L'Azienda è stata condannata a pagare le spese legali e a mantenere il beneficio economico per i lavoratori.
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Licenziamento ritorsivo: l’accordo cancella la causa in Cassazione
Il Lavoratore ha impugnato il licenziamento intimato dall'Azienda, ritenendolo un licenziamento ritorsivo. Dopo diverse fasi processuali, la Corte d'Appello ha respinto la domanda del dipendente, il quale ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole, firmando un verbale di conciliazione davanti alla Commissione di Certificazione. Avendo risolto ogni pendenza, anche in merito alle spese legali, i difensori hanno chiesto la chiusura formale della causa. La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, escludendo inoltre il pagamento di sanzioni fiscali o ulteriori contributi, poiché l'accordo estingue l'interesse a proseguire la battaglia legale.
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Diritto quesito e sconti in bolletta: i pensionati perdono la causa
Un gruppo di pensionati ha fatto causa alla propria ex azienda per ottenere il ripristino delle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica, eliminate a seguito della disdetta del contratto collettivo da parte della società. I pensionati sostenevano che lo sconto sulle bollette rappresentasse ormai un diritto quesito, entrato stabilmente nel loro patrimonio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che le agevolazioni previste dai contratti collettivi non si incorporano nei contratti individuali e possono essere legittimamente revocate o modificate nel tempo. Di conseguenza, i pensionati non possono vantare alcun diritto quesito su tali benefici assistenziali e devono rassegnarsi alla perdita dello sconto, oltre a dover pagare le spese di giudizio.
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Bollette ed ex dipendenti: lo sconto non è un diritto quesito
Un gruppo di ex dipendenti di un'azienda energetica ha fatto causa per mantenere lo sconto sulla bolletta elettrica, previsto da vecchi accordi collettivi. L'azienda aveva infatti cancellato l'agevolazione tramite un recesso unilaterale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei pensionati, stabilendo che l'agevolazione tariffaria non costituisce un diritto quesito. I contratti collettivi non si incorporano per sempre nel contratto individuale di lavoro e possono essere modificati o disdettati nel tempo. Inoltre, lo sconto non ha natura retributiva poiché non è legato alla qualità o quantità del lavoro svolto. L'azienda ha quindi legittimamente eliminato il beneficio, offrendo in cambio una somma una tantum. I pensionati perdono la causa e devono pagare le spese legali.
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Agevolazione tariffaria: perché i pensionati perdono lo sconto
Un gruppo di pensionati, ex dipendenti di un'azienda energetica nazionale, ha fatto causa per mantenere l'agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica domestica. L'azienda aveva infatti disdetto unilateralmente l'accordo collettivo che prevedeva questo sconto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei pensionati, confermando le decisioni dei precedenti gradi di giudizio. I giudici hanno stabilito che lo sconto sulle bollette non ha natura retributiva, poiché non è legato alla quantità o qualità del lavoro svolto, e non costituisce un diritto quesito. Trattandosi di un beneficio derivante da un accordo collettivo a tempo indeterminato, l'azienda poteva legittimamente disdirlo, lasciando ai pensionati una mera aspettativa non tutelabile dopo la cessazione dell'accordo stesso. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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Irriducibilità della retribuzione: nullo il taglio concordato
Un lavoratore ha contestato la soppressione del proprio superminimo individuale da parte dell'azienda datrice di lavoro. L'azienda si difendeva sostenendo l'esistenza di un accordo transattivo firmato dal dipendente per far fronte a una crisi aziendale. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del lavoratore, dichiarando nullo l'accordo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda. La Suprema Corte ha ribadito il principio di irriducibilità della retribuzione: il superminimo, essendo legato alla professionalità del dipendente e non a modalità provvisorie della prestazione, entra a far parte stabilmente dello stipendio e non può essere ridotto o eliminato, nemmeno tramite un accordo consensuale tra le parti. L'azienda è stata condannata al pagamento delle differenze retributive e delle spese legali.
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Auto aziendale e irriducibilità della retribuzione: i limiti
Un lavoratore ha fatto causa alla propria azienda chiedendo il risarcimento per la revoca dell'uso dell'auto aziendale e di altri benefici, ritenendo violato il principio di irriducibilità della retribuzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che la garanzia di irriducibilità della retribuzione tutela solo lo stipendio base legato alle qualità professionali del dipendente. Essa non si estende ai benefici concessi per specifiche modalità di lavoro o legati a politiche aziendali temporanee, specialmente se non previsti nel contratto di assunzione. Di conseguenza, la modifica della politica aziendale sull'uso dell'auto, che richiedeva un contributo al dipendente, è stata ritenuta legittima. Il lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Capitalizzazione della pensione integrativa: addio rivalutazione
Alcuni ex dipendenti bancari, dopo aver ottenuto per via giudiziaria il diritto alla perequazione aziendale sulla loro pensione, hanno scelto la capitalizzazione della pensione integrativa, ricevendo una somma unica a saldo e stralcio. Successivamente, hanno chiesto il pagamento delle rivalutazioni anche per il periodo successivo alla liquidazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei pensionati. I giudici hanno stabilito che la capitalizzazione della pensione integrativa estingue definitivamente il rapporto previdenziale principale. Di conseguenza, cessano anche tutti i diritti accessori, come la perequazione aziendale. L'adeguamento all'inflazione non può sopravvivere in modo autonomo se la pensione stessa è stata già liquidata e interamente pagata in un'unica soluzione. Vince l'istituto di credito.
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Capitalizzazione della pensione integrativa: stop a ratei futuri
Alcuni ex dipendenti bancari e i loro eredi hanno chiesto la condanna dell'Azienda e del Fondo Pensione al pagamento di differenze mensili sulla pensione integrativa per il periodo 2008-2013, basandosi su una vecchia sentenza passata in giudicato. Tuttavia, la pensione integrativa era stata nel frattempo liquidata in un'unica soluzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la capitalizzazione della pensione integrativa determina l'estinzione del diritto a ricevere i pagamenti periodici mensili. Di conseguenza, non è possibile richiedere differenze mensili per un periodo successivo alla liquidazione una tantum, poiché l'obbligazione principale si è estinta. L'unica contestazione possibile avrebbe potuto riguardare il calcolo della somma liquidata, ma tale aspetto non era oggetto della causa.
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Pensione integrativa: la liquidazione unica cancella gli aumenti
Gli Eredi dei Pensionati hanno chiesto alla Banca e al Fondo Pensione il pagamento di differenze economiche mensili sulla pensione integrativa, maturate dopo che il trattamento era stato liquidato in un'unica soluzione (capitalizzazione). Gli eredi sostenevano che il diritto alla perequazione (adeguamento all'inflazione), riconosciuto da una vecchia sentenza, fosse autonomo e continuasse a maturare mese per mese. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la capitalizzazione della pensione integrativa estingue definitivamente il rapporto previdenziale periodico. Di conseguenza, non possono maturare differenze mensili successive su un trattamento ormai liquidato e non più esistente. Eventuali contestazioni potevano riguardare solo il calcolo della somma unica, ma andavano proposte con una causa diversa.
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Capitalizzazione della pensione: stop ai ratei dopo il capitale
Un pensionato ha chiesto la condanna della banca e del fondo pensionistico al pagamento di differenze mensili sulla pensione integrativa, basandosi su un vecchio giudicato che gli riconosceva la perequazione automatica. Tuttavia, il lavoratore aveva precedentemente optato per la capitalizzazione della pensione, ricevendo l'intera somma in un'unica soluzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la capitalizzazione della pensione determina l'estinzione definitiva del diritto a ricevere i ratei mensili periodici. Di conseguenza, non è possibile richiedere differenze mensili maturate dopo la liquidazione una tantum. Eventuali contestazioni sul calcolo della somma capitalizzata avrebbero dovuto essere sollevate con una diversa e autonoma azione giudiziaria.
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Rinuncia allo stipendio nulla senza effettiva assistenza sindacale
Un giornalista ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro l'azienda editoriale per il pagamento di oltre centomila euro a titolo di retribuzioni arretrate e TFR. L'azienda si è opposta, invocando un precedente accordo transattivo firmato davanti al Prefetto, con cui il lavoratore accettava solo il 60% delle somme in cambio del reintegro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che l'accordo era nullo e impugnabile. I giudici hanno stabilito che la firma in Prefettura non garantisce l'inoppugnabilità se manca l'effettiva assistenza sindacale. Senza un supporto reale e attivo del sindacalista, che consenta al dipendente di comprendere a quali diritti sta rinunciando, l'accordo non si considera avvenuto in sede protetta e può essere contestato.
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Sconti in bolletta revocati e diritti quesiti dei lavoratori
Un gruppo di ex dipendenti in pensione ha fatto causa alla propria ex azienda chiedendo il ripristino delle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica, revocate a seguito della disdetta del contratto collettivo da parte della società. I pensionati sostenevano che lo sconto sulle bollette fosse ormai un diritto acquisito intoccabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le agevolazioni per i consumi futuri non costituiscono diritti quesiti dei lavoratori. Il diritto allo sconto sorge solo al momento dell'effettiva erogazione dell'energia; pertanto, per il periodo successivo alla cessazione del contratto collettivo, l'azienda può legittimamente revocare il beneficio senza violare alcuna garanzia patrimoniale pregressa.
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Conciliazione sindacale: firma tombale contro l’appalto fittizio
Il Lavoratore ha chiesto l'accertamento di un'interposizione fittizia di manodopera, sostenendo di aver lavorato stabilmente per l'Azienda Committente tramite appalti fittizi. Tuttavia, le parti avevano precedentemente firmato una conciliazione sindacale in cui il dipendente riconosceva la genuinità degli appalti e rinunciava a pretese verso la committente. La Corte d'Appello ha ritenuto valido l'accordo, dichiarando inammissibili le domande per il periodo coperto. Per il periodo successivo, il lavoratore non ha provato l'effettivo svolgimento delle mansioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente, confermando che l'interpretazione della conciliazione sindacale spetta al giudice di merito e che l'accordo ha un valore tombale sulle pretese pregresse. Il Lavoratore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Recesso da accordo collettivo: addio agli sconti in bolletta
Un gruppo di ex dipendenti e superstiti ha impugnato la decisione di un'azienda elettrica di disdire l'accordo collettivo che garantiva loro agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia. La Corte d'Appello ha ritenuto legittimo il recesso da accordo collettivo a tempo indeterminato, escludendo la presenza di diritti quesiti poiché il beneficio non costituiva un corrispettivo diretto dell'attività lavorativa. Successivamente, i pensionati hanno presentato formale rinuncia al ricorso in Cassazione, accettata dall'azienda. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulle spese di giudizio.
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