La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che contestava la propria responsabilità solidale per i debiti verso i dipendenti a seguito di un complesso trasferimento d'azienda. L'ordinanza conferma che una serie articolata di cessioni, affitti e retrocessioni di rami d'azienda costituisce un fenomeno unitario ai sensi dell'art. 2112 c.c., garantendo la continuità dei diritti dei lavoratori. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso, pur presentati come violazioni di legge, miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti, compito precluso al giudice di legittimità.
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