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Art. 2112 Codice Civile — Anno 2022

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154 provvedimenti

Altri anni per Art. 2112 Codice Civile

Licenziamento in periodo protetto: no ai tagli per nozze e crisi
Una lavoratrice viene licenziata entro l'anno dalle pubblicazioni di matrimonio. L'Azienda cedente giustifica il recesso con la crisi e il trasferimento del compendio aziendale all'Azienda acquirente, escludendo la dipendente dal passaggio in forza di un accordo sindacale. La Corte di Cassazione conferma la nullità del provvedimento, qualificandolo come licenziamento in periodo protetto. I giudici chiariscono che la ristrutturazione aziendale non equivale alla cessazione dell'attività. Inoltre, gli accordi sindacali per le aziende in crisi possono modificare le condizioni di lavoro, ma non possono escludere il trasferimento automatico dei dipendenti all'acquirente. La Cassazione rigetta i ricorsi delle società, confermando il diritto alla reintegrazione.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra, no al risarcimento
Due lavoratrici aeroportuali impugnano il licenziamento intimato dall'azienda cedente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il recesso per violazione dei criteri di scelta, avendo l'azienda limitato irragionevolmente il confronto al solo scalo di Milano-Linate invece che all'intero territorio nazionale. Ordina quindi la reintegra alle dipendenze dell'azienda cessionaria. La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento collettivo e l'obbligo di reintegra. Tuttavia, accoglie il ricorso della cessionaria in amministrazione straordinaria limitatamente alla condanna al risarcimento del danno: le pretese economiche contro una società in procedura concorsuale vanno infatti azionate davanti al giudice fallimentare e non davanti al giudice del lavoro, dichiarando la domanda risarcitoria improcedibile in questa sede.
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Licenziamento collettivo: posto salvo ma risarcimento bloccato
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di due lavoratrici aeroportuali, avvenuto all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. La società cedente aveva limitato illegittimamente la scelta del personale da licenziare a una singola unità produttiva, senza dimostrare reali esigenze organizzative che impedissero il confronto con i dipendenti a livello nazionale. La Suprema Corte ha confermato il diritto alla reintegrazione delle lavoratrici presso la società cessionaria. Tuttavia, ha accolto il ricorso di quest'ultima, nel frattempo entrata in amministrazione straordinaria, dichiarando improcedibile la richiesta di risarcimento economico davanti al giudice del lavoro: tale pretesa economica deve essere infatti avanzata esclusivamente davanti al giudice fallimentare per garantire la parità tra tutti i creditori.
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Licenziamento collettivo: reintegra anche in caso di cessione
Una lavoratrice viene licenziata all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea, la cui attività viene successivamente trasferita a un'altra società. I giudici di merito dichiarano l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, non potendo limitare la selezione a singole unità senza giustificazione. Ordinano quindi la reintegrazione della dipendente presso l'azienda acquirente. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando i ricorsi delle due società. La Corte chiarisce che il trasferimento d'azienda in stato di crisi non permette di escludere il passaggio dei lavoratori all'acquirente, ma consente solo modifiche alle condizioni di lavoro.
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Inquadramento del personale ATA: anzianità persa o stipendio salvo?
Un lavoratore, ex dipendente di un ente locale trasferito nei ruoli del Ministero dell'Istruzione, ha richiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata e il pagamento delle differenze retributive. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, escludendo un peggioramento economico complessivo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'inquadramento del personale ATA trasferito deve avvenire sulla base del trattamento economico complessivo in godimento al momento del passaggio, senza che ciò comporti un diritto automatico al mantenimento dell'anzianità di servizio precedente se non vi è un reale e provato peggioramento retributivo globale. Il lavoratore perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Inquadramento del personale ATA: stipendio salvo ma senza aumenti
Una lavoratrice, trasferita dall'ente locale ai ruoli dello Stato, ha chiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata e il pagamento delle differenze salariali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità delle norme sull'inquadramento del personale ATA. I giudici hanno chiarito che il passaggio non comporta un diritto al miglioramento dello stipendio, ma solo alla conservazione del trattamento economico precedente. Poiché la lavoratrice ha percepito un assegno ad personam per evitare perdite economiche, non ha subito alcun peggioramento retributivo sostanziale. La legge di interpretazione autentica che regola la materia è pienamente legittima e rispetta i principi costituzionali ed europei.
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Anzianità di servizio: stipendio sicuro ma nessun ricalcolo
Un dipendente di un ente locale, trasferito nei ruoli del Ministero dell'Istruzione, ha chiesto il riconoscimento integrale della propria anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza, lamentando differenze retributive. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha respinto la domanda escludendo qualsiasi peggioramento economico effettivo dopo il passaggio allo Stato. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, respingendo il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che la legge di interpretazione autentica, che calcola l'inquadramento sul trattamento economico complessivo e non sull'anzianità di servizio pregressa, è legittima e non viola i diritti del lavoratore, poiché non vi è stato alcun danno economico concreto ma, al contrario, un incremento stipendiale grazie alla nuova contrattazione collettiva applicata.
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Anzianità di servizio nel pubblico impiego: diritti contro bilanci
Un dipendente di un ente locale, trasferito nei ruoli del Ministero dell'Istruzione come personale amministrativo, ha richiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza per ottenere differenze retributive. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del suo inquadramento economico. I giudici hanno chiarito che il mancato riconoscimento automatico dell'anzianità di servizio nel pubblico impiego non è illegittimo se non comporta un peggioramento retributivo globale e sostanziale. Nel caso specifico, il lavoratore non ha dimostrato di aver subito un danno economico effettivo, considerando anche l'assegno ad personam ricevuto. La Corte ha inoltre escluso profili di incostituzionalità della norma interpretativa retroattiva, giustificata da motivi imperativi di interesse generale e di parità di trattamento tra i dipendenti della scuola.
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Credito d’imposta investimenti: fisco battuto sull’autonomia
L'Azienda, attiva nel commercio di abbigliamento, ha usufruito del credito d'imposta investimenti per l'apertura di un nuovo negozio di abbigliamento femminile. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'agevolazione, sostenendo che il punto vendita non fosse un'autonoma struttura produttiva e pretendendo il recupero delle somme. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno stabilito che, per ottenere il bonus, un negozio è autonomo se costituisce un centro di costo e profitto separato e ha personale dedicato. Non rileva il fatto che il negozio condivida la partita IVA con altri punti vendita o sia coordinato centralmente dall'impresa. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Revocazione della sentenza: no al ricorso se il collega vince
Un lavoratore ha impugnato con ricorso per revocazione della sentenza la decisione della Cassazione che aveva confermato la legittimità del suo licenziamento per mancato superamento della prova. Il lavoratore sosteneva che un'altra sentenza, passata in giudicato e riguardante i suoi colleghi, avesse accertato un trasferimento d'azienda, estendendo i suoi effetti anche a lui. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revocazione della sentenza di Cassazione per contrasto con un precedente giudicato (art. 395 n. 5 c.p.c.) non è ammessa dalla legge. Di conseguenza, il lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Trasferimento d’azienda: no al rientro se il recesso è definitivo
Due dipendenti lavoravano in un reparto dato in gestione da un'azienda a un'altra società. Alla fine del contratto di gestione, la società gestrice ha licenziato i lavoratori. Questi ultimi non hanno contestato il licenziamento nei termini di legge, ma hanno chiesto il ripristino del rapporto di lavoro con l'azienda originaria, invocando le tutele del trasferimento d'azienda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda originaria. La Corte ha stabilito che, in caso di trasferimento d'azienda (o retrocessione), il rapporto di lavoro non può proseguire con il nuovo datore se è già cessato a causa di un licenziamento non impugnato nei termini. La mancata contestazione del recesso rende definitiva la fine del rapporto, impedendone il passaggio automatico.
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Trasferimento d’azienda: nullo il finto licenziamento
Un lavoratore, licenziato da un'azienda in liquidazione il 22 gennaio, viene assunto il giorno successivo da una nuova società subentrante con contratto a termine e patto di prova, per poi essere licenziato per mancato superamento della prova. Il lavoratore chiede l'applicazione delle tutele del trasferimento d'azienda (Art. 2112 c.c.). I giudici di merito respingono la domanda ritenendo il rapporto ormai cessato al momento del passaggio. La Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore: i giudici non possono limitarsi alla sequenza temporale dei contratti, ma devono verificare se il licenziamento e la successiva riassunzione siano stati preordinati per aggirare la legge. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Rapporto di lavoro subordinato: ricorso respinto per vizi formali
Un collaboratore ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dal 1993 al 2009 nei confronti di uno studio professionale e poi di una società, pretendendo differenze retributive e TFR. Il Tribunale ha riconosciuto il rapporto solo dal 2001 con la società, decisione parzialmente ridotta nel quantum dalla Corte d'Appello. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l'altro, l'omessa valutazione di documenti e vizi di motivazione sulle ore straordinarie. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del lavoratore. I giudici hanno stabilito che i motivi erano generici e privi di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato o trascritto gli atti necessari a dimostrare le sue tesi. Di conseguenza, il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Conservazione inquadramento professionale: vince la dipendente
Una Casa di Cura acquista un complesso aziendale tramite asta fallimentare e firma un accordo sindacale per riassumere i dipendenti. L'accordo prevede contratti ex novo senza continuità aziendale, ma una clausola specifica stabilisce che i lavoratori siano inquadrati secondo le qualifiche indicate in un allegato. La Lavoratrice, precedentemente inquadrata come ausiliaria di livello A3, chiede la conservazione dell'inquadramento professionale e le differenze retributive. L'Azienda si oppone, sostenendo che la nuova assunzione consenta modifiche peggiorative. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'Azienda: l'accordo sindacale vincola il datore di lavoro a mantenere il livello contrattuale pattuito, a prescindere dall'inapplicabilità del trasferimento automatico del rapporto di lavoro. Vince La Lavoratrice.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra, no al risarcimento
Il Lavoratore viene licenziato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo durante un trasferimento d'azienda tra la Società Cedente e la Società Cessionaria in amministrazione straordinaria. Il Lavoratore contesta la violazione dei criteri di scelta, dimostrando di possedere qualifiche superiori rispetto ai colleghi trattenuti. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del recesso e il diritto alla reintegrazione del dipendente, stabilendo che il trasferimento d'azienda comporta il passaggio automatico del personale anche in caso di crisi aziendale. Tuttavia, accoglie il ricorso della Società Cessionaria sulla richiesta economica: la domanda di risarcimento danni è improcedibile davanti al giudice del lavoro e deve essere presentata al giudice fallimentare.
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Responsabilità solidale negli appalti: no ai risarcimenti
Un lavoratore, escluso illegittimamente dalla propria cooperativa appaltatrice, ha richiesto il pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di estromissione direttamente all'impresa committente. Il lavoratore ha invocato la responsabilità solidale negli appalti ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che la responsabilità solidale negli appalti copre esclusivamente i trattamenti retributivi legati all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. Poiché il lavoratore non ha prestato servizio durante il periodo di estromissione, le somme dovute dalla cooperativa hanno natura risarcitoria e non retributiva. Di conseguenza, l'impresa committente non è tenuta a risponderne in solido. Il lavoratore perde la causa e deve restituire le somme eventualmente già percepite.
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Riqualificazione del rapporto di lavoro: da autonome a dipendenti
Quattro lavoratrici, formalmente assunte con contratti di collaborazione da un'azienda speciale comunale, hanno ottenuto la riqualificazione del rapporto di lavoro in senso subordinato. Il Tribunale ha accertato che le lavoratrici svolgevano mansioni con orari fissi, direttive e retribuzione oraria. Successivamente, l'Ente Pubblico ha reinternalizzato il servizio, deliberando di assumersi tutti i debiti, anche futuri o non quantificati, dell'azienda speciale. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilita dell'Ente Pubblico per il pagamento delle differenze retributive. La Corte ha stabilito che l'accollo dei debiti era valido e consapevole, data la stretta vigilanza dell'ente sull'azienda. Inoltre, ha confermato la spettanza sia della rivalutazione monetaria che degli interessi, poiche il debito originario faceva capo a un ente economico privato e non a una pubblica amministrazione in senso stretto. Le lavoratrici hanno quindi vinto definitivamente la causa.
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Concordato preventivo: l’offerta condizionata accelera il fallimento
Una clinica privata ha proposto domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, prevedendo l'affitto e la successiva vendita della struttura a un'altra società. Tuttavia, l'offerta d'acquisto conteneva numerose condizioni sospensive, tra cui accordi sindacali e autorizzazioni pubbliche. Il Tribunale ha dichiarato il fallimento della società, ritenendo l'offerta inefficace. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che le offerte sottoposte a condizione nel concordato preventivo sono inefficaci ai sensi della legge fallimentare. Di conseguenza, non è possibile avviare alcuna procedura competitiva di vendita se manca un'offerta ferma e irrevocabile. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso della società debitrice.
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Bancarotta fraudolenta per distrazione: condannato l’estraneo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione a carico di un amministratore terzo. L'imputato, d'accordo con il socio della società fallita, ha pianificato il trasferimento di fatto del ramo d'azienda dedicato alla vendita al dettaglio in favore di una nuova società da lui gestita. L'operazione è avvenuta senza il pagamento di alcun corrispettivo per l'avviamento e senza l'assunzione dei debiti, depauperando l'impresa in crisi. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che anche operazioni apparentemente lecite o trasferimenti di fatto costituiscono reato se sottraggono garanzie patrimoniali ai creditori. Di conseguenza, l'imputato perde definitivamente il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali.
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Efficacia del giudicato: il Comune vince contro i lavoratori
Alcuni dipendenti comunali, trasferiti a un consorzio privato poi fallito, chiedevano al Comune il mantenimento dello stipendio precedente basandosi su una clausola che richiamava la disciplina del trasferimento d'azienda. Un precedente processo definitivo aveva stabilito che tale clausola garantiva solo la riassunzione, escludendo altre tutele. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, applicando il principio dell'efficacia del giudicato. I giudici hanno chiarito che l'accertamento definitivo su un punto fondamentale del rapporto impedisce di ridiscutere la stessa questione in un nuovo processo, anche se con richieste diverse. Di conseguenza, la domanda dei lavoratori è stata respinta.
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