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Art. 2112 Codice Civile — Anno 2022

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154 provvedimenti

Altri anni per Art. 2112 Codice Civile

Cessione di ramo d’azienda: l’ex datore non garantisce il futuro
Un lavoratore ha chiesto il risarcimento dei danni all'azienda cedente, sostenendo che la cessione di ramo d'azienda fosse avvenuta in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, poiché la società cessionaria si trovava in stato di dissesto economico ed era poi fallita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che la validità del trasferimento non dipende dalla prognosi di continuazione dell'attività produttiva, né sussiste un obbligo in capo al cedente di garantire la futura solidità economica del cessionario, prevalendo la libertà di iniziativa economica tutelata dalla Costituzione.
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Trasferimento di ramo d’azienda: condannata la nuova società
Un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società datrice di lavoro, la quale aveva successivamente trasferito l'attività a un'altra impresa. I giudici di merito hanno accertato l'illegittimità del licenziamento e la sussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda, condannando entrambe le società in solido al pagamento di un'indennità risarcitoria. La società subentrante ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il rapporto contrattuale fosse un semplice appalto o affitto e non un trasferimento di ramo d'azienda. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la qualificazione del contratto e l'accertamento dei presupposti dell'articolo 2112 del codice civile spettano esclusivamente al giudice di merito e non possono essere riesaminati in sede di legittimità se adeguatamente motivati.
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Trasferimento d’azienda: niente TFR se il lavoro continua
Nel caso di un trasferimento d'azienda, un lavoratore chiedeva all'ente previdenziale il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), sostenendo che il suo rapporto di lavoro fosse cessato a seguito di un accordo sindacale e di formali dimissioni seguite da immediata riassunzione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che, in caso di continuazione dell'attività aziendale, gli accordi sindacali possono modificare le condizioni di lavoro ma non possono escludere il passaggio automatico dei dipendenti al nuovo datore di lavoro. Di conseguenza, le dimissioni e la riassunzione sono nulle e il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni. Non essendoci stata una reale cessazione del rapporto, il lavoratore non ha diritto a percepire il TFR.
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Trasferimento d’azienda: niente TFR se l’attività continua
Nel caso di un trasferimento d'azienda in cui l'attività economica continua, i lavoratori passano automaticamente al nuovo datore di lavoro senza interruzioni. Un lavoratore aveva richiesto all'INPS il pagamento del TFR maturato prima del trasferimento, sostenendo che il suo rapporto di lavoro fosse cessato a seguito di un accordo sindacale e di formali dimissioni seguite da riassunzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che in caso di continuazione dell'attività, gli accordi sindacali non possono derogare al principio del passaggio automatico dei dipendenti. Di conseguenza, le dimissioni e la riassunzione sono nulle e il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni, escludendo il diritto del lavoratore a percepire il TFR in quel momento.
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Contributi previdenziali e transazione: l’accordo non cancella
L'Azienda si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per sei lavoratori licenziati e poi reintegrati dal giudice. L'Azienda sosteneva che un successivo accordo transattivo con i dipendenti avesse azzerato l'obbligo contributivo per il periodo tra il licenziamento e la transazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, stabilendo che in tema di contributi previdenziali e transazione, l'accordo privato tra datore e lavoratore non ha alcun effetto sul rapporto con l'INPS. L'obbligo di versare i contributi nasce direttamente dalla legge ed è autonomo rispetto alle rinunce del lavoratore. L'Azienda è stata quindi condannata a pagare i contributi dovuti e le spese legali.
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Trasferimento d’azienda: continuità del lavoro o TFR subito?
Un lavoratore ha richiesto all'INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) a seguito del trasferimento d'azienda della società datrice di lavoro, avvenuto tramite affitto e successiva cessione. Il lavoratore sosteneva che un accordo sindacale avesse interrotto il precedente rapporto, facendone nascere uno nuovo. L'INPS si è opposto, sostenendo la continuità del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che, in caso di trasferimento d'azienda con prosecuzione dell'attività, gli accordi sindacali possono modificare le condizioni di lavoro ma non possono escludere il passaggio automatico dei dipendenti al nuovo datore. Di conseguenza, il rapporto di lavoro non si è mai interrotto e il lavoratore non ha diritto al TFR.
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Inquadramento professionale: contratto nuovo, qualifica salva
Un lavoratore, precedentemente impiegato presso una clinica fallita, viene riassunto dalla società acquirente del complesso aziendale. L'accordo sindacale prevede l'assunzione ex novo ma stabilisce anche l'obbligo di mantenere le qualifiche originarie dei dipendenti. La società acquirente applica invece un livello inferiore, sostenendo che la nuova assunzione consenta modifiche peggiorative. Il lavoratore agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale. La Corte di Cassazione respinge il ricorso della società: sebbene il trasferimento di un'azienda fallita escluda il passaggio automatico dei diritti dei lavoratori, l'accordo sindacale vincola l'acquirente a rispettare i livelli contrattuali concordati. Il lavoratore ottiene così la qualifica originaria e le differenze retributive dovute.
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Amministrazione straordinaria: no ai dipendenti in affitto
Una società ha richiesto l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria per evitare il fallimento. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto la domanda per mancanza del requisito occupazionale minimo di duecento dipendenti, dichiarando il fallimento. La società ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che nel conteggio dovessero rientrare anche i lavoratori impiegati nei rami d'azienda concessi in affitto a terzi, data la temporaneità del trasferimento. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che i dipendenti delle aziende affittate non possono essere computati. Infatti, per legge, durante l'affitto il rapporto di lavoro si trasferisce all'affittuario. Di conseguenza, la società non possedeva la soglia dimensionale richiesta al momento della dichiarazione di insolvenza, confermando così il fallimento.
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Demansionamento e continuità aziendale: il Lavoratore perde
Il Lavoratore ha fatto causa alla nuova Azienda chiedendo il risarcimento per demansionamento e l'illegittimità del licenziamento. Egli sosteneva la continuità del rapporto di lavoro con la precedente società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore. I giudici hanno chiarito che la semplice identità di sede e di oggetto sociale tra due imprese non dimostra un trasferimento d'azienda. Di conseguenza, non sussiste alcun obbligo per la nuova Azienda di conservare l'inquadramento precedente del dipendente. Inoltre, il licenziamento è risultato legittimo a causa della comprovata riduzione del personale. Il Lavoratore perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stipendi salvi senza tagli
Una società ha ceduto un ramo d'azienda trasferendo il rapporto di un dipendente. Il giudice ha dichiarato questa cessione di ramo d'azienda illegittima, ordinando il ripristino del rapporto con il datore di lavoro originario. Quest'ultimo ha rifiutato di riassumere il dipendente e ha negato il pagamento dello stipendio di febbraio 2014, sostenendo che l'uomo avesse lavorato e percepito somme dall'impresa acquirente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società originaria. I giudici hanno stabilito che le somme dovute dal datore di lavoro originario hanno natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, non è possibile sottrarre quanto il dipendente ha percepito dall'altra impresa, poiché si tratta di rapporti giuridici del tutto distinti e autonomi.
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Trasferimento di ramo d’azienda: nullo se manca l’autonomia
Una lavoratrice ha impugnato la cessione del proprio contratto di lavoro, avvenuta a seguito del trasferimento di ramo d'azienda del reparto in cui lavorava. La Corte d'Appello ha dichiarato inefficace la cessione per mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società cedente, confermando che il trasferimento di ramo d'azienda è legittimo solo se la frazione ceduta è preesistente e idonea a funzionare autonomamente come una piccola impresa. In mancanza di tali requisiti, l'operazione si traduce in una semplice cessione di contratti individuali che richiede il consenso della lavoratrice. Di conseguenza, l'azienda originaria deve ripristinare il rapporto di lavoro.
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Giudicato esterno: stop al mantenimento del vecchio stipendio
Due lavoratori, riassunti dall'Amministrazione Pubblica dopo il fallimento del consorzio a cui erano stati trasferiti, chiedevano il mantenimento del livello retributivo precedente. Una passata sentenza aveva già stabilito che la convenzione tra gli enti garantiva solo la riassunzione, escludendo l'applicazione automatica delle tutele del trasferimento d'azienda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Pubblica, stabilendo che il giudicato esterno impedisce di rimettere in discussione l'interpretazione di quella convenzione. Poiché il precedente giudizio aveva già chiarito la portata limitata dell'accordo, i lavoratori non possono pretendere la conservazione dello stipendio precedente. La domanda dei lavoratori è stata quindi definitivamente respinta.
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Efficacia del giudicato esterno: Ente vince sui lavoratori
Alcuni dipendenti di un Ente Pubblico, trasferiti a un consorzio privato poi fallito, chiedevano di mantenere il trattamento economico più favorevole dopo essere stati riassunti dall'amministrazione. I lavoratori si basavano su una convenzione che richiamava la disciplina del trasferimento d'azienda. Tuttavia, un precedente processo tra le stesse parti aveva già stabilito con sentenza definitiva che quel richiamo serviva solo a garantire la riassunzione, senza applicare l'intero regime di tutela economica. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Ente Pubblico, ha sancito l'efficacia del giudicato esterno: quando un punto fondamentale comune è già stato deciso con sentenza definitiva, il giudice di un successivo processo non può riesaminarlo o interpretarlo in modo diverso. Di conseguenza, la domanda dei lavoratori è stata definitivamente respinta.
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Cessione di ramo d’azienda: il dipendente vince senza contratto
Un lavoratore chiede di essere ammesso al passivo del fallimento della sua azienda per crediti di lavoro subordinato. Egli sostiene che il suo rapporto di lavoro sia proseguito con la nuova società a seguito di una cessione di ramo d'azienda. Il Tribunale respinge la domanda ritenendo che manchi la prova scritta del trasferimento aziendale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore. La Corte stabilisce che il limite della prova scritta per la cessione di ramo d'azienda vale solo tra le società contraenti e non si applica ai lavoratori. I dipendenti possono quindi dimostrare il trasferimento con qualsiasi mezzo, anche tramite testimoni o comunicazioni aziendali. Il decreto viene cassato con rinvio al Tribunale.
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