Una società affittuaria di ramo d'azienda ha corrisposto il trattamento di fine rapporto a diversi dipendenti per periodi lavorativi maturati prima della stipula dell'affitto. Successivamente, ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società concedente per ottenere il rimborso delle quote anticipate, invocando il privilegio di legge. La curatela fallimentare ha respinto la richiesta facendo leva su una clausola di una precedente transazione. Il tribunale ha invece accolto la domanda della società affittuaria. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente il verdetto, dichiarando inammissibile il ricorso del fallimento. I giudici hanno chiarito che, nel caso di affitto di azienda e quote TFR maturate prima della cessione, il datore affittante resta il debitore principale, mentre l'affittuario che paga in solido ha diritto di regresso e di insinuazione al passivo in via privilegiata.
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