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Art. 2077 Codice Civile

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174 provvedimenti

Ticket restaurant: presenza effettiva contro assenze per ferie
Alcuni dipendenti di un'azienda autostradale hanno chiesto il riconoscimento del diritto ai ticket restaurant anche per i giorni di assenza equiparati al lavoro, come ferie o malattia, basandosi sul contratto collettivo nazionale. La Corte d'Appello aveva dato loro ragione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che l'accordo aziendale del 2015 ha sostituito interamente la vecchia indennità di mensa con i ticket restaurant, prevedendoli solo per i giorni di effettiva presenza superiore a quattro ore. La Cassazione ha chiarito che i contratti collettivi aziendali possono derogare a quelli nazionali e che l'accordo va interpretato nella sua interezza, considerando anche il comportamento successivo delle parti, e non isolando le singole clausole.
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Ticket restaurant: negati in ferie ma validi solo se si lavora.
L'Azienda ha impugnato la sentenza che la condannava a erogare i ticket restaurant ai dipendenti anche per i giorni di assenza equiparati al lavoro (come ferie e malattie). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che i giudici di merito hanno interpretato l'accordo aziendale in modo errato e parziale. Secondo la Suprema Corte, l'interpretazione dei contratti collettivi deve seguire criteri sistematici, valutando la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo, anche successivo alla firma. Nel caso specifico, i ticket restaurant sostituiscono l'indennità di mensa e spettano solo per i giorni di effettiva presenza in servizio superiore a quattro ore, escludendo i giorni di assenza. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Erogazione dei ticket restaurant: presenza o ferie?
Un'azienda ha impugnato la sentenza che riconosceva ad alcuni dipendenti il diritto ai buoni pasto anche per i giorni di assenza equiparati al servizio, come ferie o malattia. La Corte d'Appello aveva basato la decisione sull'accordo aziendale del 2015. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che i giudici di merito hanno interpretato l'accordo in modo isolato. L'erogazione dei ticket restaurant sostituisce interamente la vecchia indennità di mensa ed è legata alla presenza effettiva in servizio di almeno quattro ore, senza le vecchie equiparazioni del contratto nazionale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Ticket restaurant: niente buono pasto per i giorni di ferie
Un'azienda ha impugnato la decisione che la condannava a pagare i ticket restaurant ai dipendenti anche per i giorni di assenza equiparati al lavoro effettivo (come le ferie). La Corte d'Appello aveva dato ragione ai lavoratori basandosi solo sul testo letterale dell'accordo aziendale del 2015. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che l'interpretazione di un accordo sindacale non può limitarsi alle singole parole, ma deve considerare la comune intenzione delle parti, il loro comportamento successivo e il collegamento con i precedenti accordi. Nel caso specifico, la volontà collettiva era quella di sostituire la vecchia indennità con il ticket restaurant solo per i giorni di effettiva presenza lavorativa superiore alle quattro ore. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio.
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Ticket restaurant: negati i buoni pasto nei giorni di ferie
L'Azienda ha impugnato la decisione che la condannava a erogare il Ticket restaurant ai dipendenti anche per i giorni di assenza equiparati al lavoro effettivo, come le ferie. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che i giudici di merito hanno interpretato in modo errato e isolato l'accordo sindacale aziendale. Secondo la Suprema Corte, l'interpretazione dei contratti collettivi deve seguire un criterio logico-sistematico e valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla firma. Nel caso specifico, i precedenti accordi e la condotta delle parti dimostravano la chiara volontà di riservare il beneficio economico esclusivamente alle giornate di presenza effettiva in servizio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Erogazione dei ticket restaurant: ferie escluse se c’è deroga
Tre dipendenti di un'azienda autostradale hanno richiesto il pagamento dei buoni pasto anche per i giorni di assenza giustificata, come ferie e malattia, equiparati ai giorni di servizio dal contratto nazionale. L'azienda si è opposta, sostenendo che l'accordo aziendale del 2015 avesse sostituito l'indennità di mensa con i buoni pasto solo per i giorni di lavoro effettivo superiore a quattro ore. La Corte d'Appello ha dato ragione ai lavoratori, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che l'interpretazione dei contratti collettivi deve seguire criteri logici e sistematici, valutando anche il comportamento delle parti. Di conseguenza, l'erogazione dei ticket restaurant spetta solo per i giorni di presenza reale, escludendo i periodi di ferie o malattia, poiché l'accordo aziendale prevale e deroga legittimamente sul punto al contratto nazionale.
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Previdenza complementare: zainetto riscosso esclude l’attivo
Un gruppo di ex dipendenti bancari, andati in pensione tra il 1998 e il 1999, ha richiesto l'ammissione allo stato passivo del fondo pensioni aziendale in liquidazione. I ricorrenti pretendevano una quota delle plusvalenze derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare del fondo, invocando una vecchia norma statutaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i lavoratori, avendo già riscosso la propria quota capitalizzata (cosiddetto zainetto) prima della liquidazione, avevano sciolto ogni rapporto con il fondo. Di conseguenza, non avevano diritto a partecipare al riparto finale dei beni. La Corte ha chiarito che le regole della previdenza complementare consentono ai contratti collettivi successivi di rideterminare le prestazioni, senza che i lavoratori possano vantare diritti su norme non più applicabili alla fase di liquidazione generale dell'ente.
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Indennità chilometrica: il Consorzio perde contro il dipendente
Un Consorzio di bonifica ha impugnato la sentenza che lo condannava a pagare oltre novemila euro a un dipendente per differenze sull'indennità chilometrica. Il datore di lavoro sosteneva che tale indennità fosse un semplice rimborso spese, modificabile dalla contrattazione regionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'indennità chilometrica, erogata in misura fissa e continuativa per compensare il disagio di raggiungere zone montane, ha natura retributiva. Di conseguenza, essa è protetta dalle clausole di salvaguardia del contratto integrativo regionale e non può essere ridotta. Vince il lavoratore, con condanna del Consorzio alle spese di giudizio.
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Taglio dell’assegno ad personam: l’azienda perde contro i dipendenti
Tre lavoratori hanno richiesto il pagamento di somme dovute a titolo di indennità di trasferta e di assegno ad personam. La nuova società datrice di lavoro aveva ridotto unilateralmente queste voci retributive, sostenendo che un successivo accordo sindacale di armonizzazione avesse superato i precedenti trattamenti di favore. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno dato ragione ai lavoratori, ritenendo che l'accordo non avesse cancellato espressamente tali benefici, ormai divenuti diritti quesiti. La Corte di Cassazione ha confermato queste decisioni, dichiarando inammissibile il ricorso della società. La Suprema Corte ha chiarito che l'interpretazione dei contratti spetta ai giudici di merito e che l'assegno ad personam non può essere ridotto senza una chiara e specifica volontà contraria espressa dalle parti.
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Indennità chilometrica: il contratto nazionale batte il regionale
Un operaio forestale ha chiesto il pagamento delle differenze sull'indennità chilometrica per l'uso del proprio mezzo per raggiungere il posto di lavoro. L'Azienda aveva applicato un rimborso forfettario previsto dal contratto integrativo regionale, inferiore rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale (CCNL). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che l'indennità chilometrica ha natura retributiva poiché versata in modo fisso e continuativo per compensare il disagio del lavoro in montagna. Di conseguenza, il contratto regionale non poteva peggiorare questo trattamento, non avendo ricevuto alcuna delega dal contratto nazionale su questa specifica materia. Vince il lavoratore, che ha diritto a ricevere oltre quindicimila euro di differenze retributive.
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Indennità chilometrica: da semplice rimborso a vera retribuzione
Il datore di lavoro, un ente di bonifica, ha impugnato la decisione che lo condannava a pagare a un dipendente le differenze sull'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio. Il datore sosteneva che l'indennità avesse natura di mero rimborso spese, regolabile al ribasso dalla contrattazione regionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'indennità chilometrica erogata in modo fisso e continuativo per raggiungere luoghi montani disagiati ha natura retributiva. Di conseguenza, essa è protetta dalle clausole di salvaguardia e non può essere ridotta dalla contrattazione locale senza espressa delega del contratto nazionale. Vince il lavoratore, che mantiene il diritto alle differenze economiche.
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Agevolazione tariffaria Enel: perché i pensionati perdono lo sconto
Un gruppo di ex dipendenti in pensione ha fatto causa all'Azienda per contestare la revoca unilaterale dello sconto dell'80% sulla bolletta elettrica, previsto da un vecchio contratto collettivo. I pensionati sostenevano che l'agevolazione tariffaria fosse un diritto quesito e una forma di retribuzione differita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della disdetta. I giudici hanno chiarito che l'agevolazione tariffaria non ha natura retributiva, poiché slegata dalle mansioni e dall'anzianità, e non costituisce un diritto quesito ma una mera aspettativa. Nei contratti a tempo indeterminato senza scadenza, il recesso unilaterale è sempre consentito per evitare vincoli perpetui, nel rispetto dei principi di buona fede. Di conseguenza, i pensionati perdono la causa e sono condannati al pagamento delle spese legali.
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Agevolazione tariffaria: ex dipendenti perdono lo sconto
Un gruppo di ex dipendenti di un'azienda energetica ha fatto causa per mantenere lo sconto sulla bolletta elettrica, un'agevolazione tariffaria prevista dai vecchi contratti collettivi ma disdettata dall'azienda nel 2015. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei pensionati. I giudici hanno stabilito che lo sconto non ha natura retributiva, poiché non è legato alla quantità o qualità del lavoro svolto, ma rappresenta un mero beneficio assistenziale. Di conseguenza, l'agevolazione non costituisce un diritto quesito e l'azienda poteva legittimamente revocare il beneficio tramite disdetta unilaterale del contratto collettivo privo di scadenza, per evitare un vincolo eterno. Gli ex dipendenti perdono la causa e devono pagare le spese legali.
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Contratto a tempo determinato: la legge batte il sindacato
Un autista ha impugnato il proprio contratto a tempo determinato stipulato nel 2016 con un'azienda di trasporti, lamentando l'assenza di causali giustificatrici previste dal contratto collettivo applicabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del termine. I giudici hanno chiarito che la legge speciale ha introdotto un regime di acausalità per il contratto a tempo determinato, superando le vecchie limitazioni dei contratti collettivi antecedenti. Il principio del favor per il lavoratore non può infatti spingersi fino a imporre requisiti di validità strutturale del contratto che il legislatore ha espressamente deciso di eliminare per favorire l'occupazione.
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Demansionamento consensuale: valido l’accordo per salvare il posto
Un dirigente bancario ha contestato il demansionamento e la riduzione dello stipendio decisi dall'azienda a seguito di una crisi e di una fusione societaria. Il lavoratore aveva firmato un accordo in sede protetta accettando un inquadramento inferiore pur di conservare l'occupazione, ma successivamente si era dimesso lamentando un ulteriore demansionamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente. I giudici hanno stabilito che i contratti collettivi successivi possono peggiorare il trattamento economico precedente e che l'accordo di demansionamento firmato in sede protetta è pienamente valido se finalizzato a salvare il posto di lavoro. Inoltre, le nuove mansioni assegnate erano compatibili con il livello contrattuale pattuito.
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Liquidazione dello zainetto: addio alle plusvalenze del fondo
Il Lavoratore ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo del Fondo Pensioni in liquidazione per ottenere una quota delle plusvalenze derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare dell'ente. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del dipendente. Il motivo risiede nel fatto che il dipendente aveva precedentemente scelto di non aderire alla riforma del fondo, ottenendo la liquidazione dello zainetto (la propria quota individuale di capitale) e interrompendo così ogni rapporto con l'ente prima della sua liquidazione generale. La Corte ha chiarito che chi riscuote anticipatamente il proprio capitale non può vantare diritti sulle plusvalenze realizzate successivamente dalla vendita dei beni del fondo, in quanto ormai estraneo alle sorti dell'ente previdenziale.
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Liquidazione dello zainetto: niente plusvalenze dopo il riscatto
Un gruppo di ex dipendenti bancari ha chiesto l'ammissione allo stato passivo del fondo pensioni aziendale in liquidazione per ottenere una quota delle plusvalenze derivanti dalla vendita degli immobili dell'ente. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. I giudici hanno chiarito che la liquidazione dello zainetto, ovvero il riscatto della quota individuale di capitale, comporta la cessazione del rapporto con il fondo. Di conseguenza, chi ha già riscosso interamente o parzialmente la propria quota in capitale non ha diritto a partecipare alla ripartizione delle plusvalenze realizzate successivamente durante la liquidazione generale del patrimonio. La Corte ha confermato la legittimità degli accordi collettivi che modificano in senso peggiorativo i criteri di riparto, rispettando il limite dei soli diritti già definitivamente acquisiti dai lavoratori.
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Liquidazione dello zainetto previdenziale: no a plusvalenze
Un ex dipendente ha proposto opposizione per ottenere l'ammissione al passivo di un fondo pensioni in liquidazione, reclamando una quota delle plusvalenze immobiliari. Il lavoratore sosteneva che la liquidazione dello zainetto previdenziale, avvenuta prima della liquidazione del fondo, non escludesse il suo diritto a tali somme. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il riscatto totale della propria posizione previdenziale comporta la definitiva cessazione del rapporto con il fondo. Di conseguenza, il lavoratore non può vantare alcun diritto sulle plusvalenze realizzate successivamente dall'ente, né può contestare i nuovi criteri di riparto stabiliti dagli accordi collettivi successivi alla sua uscita.
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Trattamento economico nel pubblico impiego: no ai bonus senza CCNL
Un dipendente comunale ha richiesto il pagamento di oltre dodicimila euro per aver partecipato a un progetto informatico di recupero tributi. Il Comune ha rifiutato il pagamento poiché mancava la necessaria certificazione del dirigente di settore sul raggiungimento degli obiettivi, come previsto dal contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando che il trattamento economico nel pubblico impiego è regolato esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Gli atti unilaterali dell'amministrazione non possono derogare al contratto collettivo, nemmeno in senso favorevole al lavoratore. Di conseguenza, senza il rispetto delle condizioni stabilite dal contratto nazionale, nessun compenso aggiuntivo può essere riconosciuto, rendendo nullo qualsiasi accordo o provvedimento interno difforme.
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Previdenza complementare: liquidazione e perdita delle plusvalenze
Il Lavoratore, ex dipendente bancario, ha chiesto l'ammissione al passivo dell'Ente di Previdenza in liquidazione per ottenere una quota delle plusvalenze immobiliari. La richiesta si basava su una vecchia norma dello statuto. Tuttavia, un successivo accordo collettivo del 2004 aveva modificato le regole di riparto, escludendo chi aveva già liquidato la propria posizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, stabilendo che la previdenza complementare può essere modificata da accordi collettivi successivi anche in senso sfavorevole, purché non vengano toccati i diritti già acquisiti. Avendo il Lavoratore già incassato il proprio capitale, denominato zainetto, nel 2003 firmando una quietanza liberatoria, non vantava alcun diritto residuo sulle plusvalenze.
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