La Corte di Cassazione ha confermato la natura retributiva della indennità chilometrica spettante ai lavoratori del settore idraulico-forestale. Un ente consortile aveva impugnato la decisione di merito che lo condannava a pagare differenze retributive, sostenendo che l'indennità avesse natura di mero rimborso spese e fosse soggetta alla contrattazione regionale peggiorativa. La Suprema Corte ha invece stabilito che, essendo l'indennità erogata in misura fissa e continuativa per compensare il disagio del lavoro in zone montane, essa costituisce parte della retribuzione. Inoltre, il CCNL di settore non delega alla contrattazione decentrata la disciplina del trasporto operai, rendendo inapplicabili i rimborsi forfettari regionali meno favorevoli.
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